OGGETTO: Integrazione della segnaletica stradale nelle vie del centro abitato .
|
| IL SINDACO |
- CONSIDERATO che alcune strade del centro abitato sono strette, per cui si rende necessario vietare il transito sulle stesse o nei tratti di esse più pericolosi;
- RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 03 del 14.02.2003 relativa alla regolamentazione del transito e sosta in alcune vie del centro abitato;
- VISTI gli articoli 5, comma 3, 6 comma 4, lett. “b” e 7, comma 1, lett. “a” del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. L.vo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16.12.1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- RITENUTO che a tutela del Patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
- VISTO l’art. 50 del D.L.vo 18.08.2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
|
| ORDINA |
Di istituire, integrare,sostituire o rimuovere la seguente segnaletica stradale verticale nella seguente Via:
VIA BARONI:
- all’intersezione con Via Municipio, n.c. 12 :nuovo segnale “SENSO VIETATO” (fig. II 47 art. 116) con pannello integrativo “eccetto autoveicoli , motocicli o autorizzati”.
Il responsabile dell’ufficio tecnico è incaricato di far apporre i segnali di cui al presente prospetto, nel termine di giorni quindici dalla data di notifica della presente ordinanza.
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza, con facoltà di disporre, per motivate esigenze della circolazione, modifiche non rilevanti;
A norma dell’art. 3 comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per: incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.L.vo n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero del Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92.
A norma dell’art. 8 della stessa legge n° 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è, per quanto di rispettiva competenza, il sig. Melis Vincenzo (Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale) e la sig.ra Concu Rina (Responsabile dei Servizi Amministrativi).
Per le trasgressioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 – 7 del C.d.S.
|
|