Ordinanza n. 04  del 26/01/2004
OGGETTO: istituzione della Zona di Sorveglianza per Peste Suina Africana.
IL SINDACO

- VISTA la comunicazione del Direttore Servizio Sanità Animale dell’Azienda U.S.L. N.6, Distretto diSanluri, con la quale segnala, la presenza della PESTE DUINA AFRICANA, nell’azienda identificata con codice IT046CA008 sita in località Perda Enatza agro del Comune di Pauli Arborei, di proprietà della Signora Pitzalis Anna Laura nata a Villamar il 03/08/1966 e ivi residente in via S. Giuseppe n.51, codice fiscale PTZNLR66M43L966A;
- VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decretodel 27.07.1934 n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;
- VISTO il T.U. n. 267 del 18.08.2000;
- VISTA la Legge n. 34 del 23.01.1968;
- VISTA l’O.M. del 14.02.1968;
- VISTA la legge 833 del 23.12.1978;
- VISTO la Legge Regionale n. 15 del 08.07.1985;
- VISTO il D.M. n. 587 del 19.08.1996;
- VISTA la Legge n. 218 del 02.06.1988;
- VISTO il D.M. n. 298 del 20.07.1989;
- VISTO il Decreto n. 508 del 14.12.1992;
- VISTO il D.P.R. n. 317 del 30.04.1996;
- VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 05/08/1999 recanti modificazioni al Decreto del Ministero della Sanità 04/07/1995 e successive modificazioni;
- VISTA la determinazine R.A.S. n.300/8 del 04/03/2003;
- VISTO il D.L. n. 267 art.54 del 18.08.2000;
- VISTO la direttiva C.E.E n. 60 del 2002;
- VISTA l’ordinanza del Comune di Pauli Arborei n. 1/2004 del 14.01.04;
In conformità a quanto disposto dalle norme della direttiva 2002/60/CE del 27/06/2002, del Consiglio della C.E.E., in particolare agli artt. 9 e 10, che prevedono, intorno al focolaio, l’istituzione di una zona di protezione di Km. 3 di raggio all’interno di una zona di sorveglianza di km 10 di raggio, al fine di limitare la diffusione del contagio e di tutelare gli allevamenti suinicoli presenti nel territorio;
- CONSIDERATO che l’intero o parte del territorio del Comune di Segariu si trova all’interno del raggio della zona di vigilanza;

ORDINA
  • E’ istituita una zona di vigilanza, finalizzata ad evitare l’espandersi del virus della Peste Suina Africana come da cartina allegata;
  • E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e detentori di Suini, anche per consumo familiare, di segnalare l’esistenza al servizio veterinario della Az. Usl. N. 6;
  • Un censimento di tutte le aziende e l’ispezione di un veterinario ufficiale che proceda all’esame clinico dei suini e al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini, di cui agli artt. 4 e 5 della direttiva CE 92/102, entro il termine di giorni 7 dalla data della presente;
  • Tutti i suini morti o malati dell’azienda devono essere immediatamente dichiarati all’autorità competente, che effettua opportune indagini in conformità con le procedute descritte nel manuale di diagnostica;
  • All’interno delle Aziende Suinicole si devono osservare tutte le precauzioni opportune ad evitare la diffusione del virus.

E’ vietato salvo autorizzazione scritta di questo Comune, previo parere tecnico del Servizio Veterinario della Az. Usl. N. 6

  • La circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche e private;
  • Il trasferimento all’estero di ogni singola azienda di materiali potenzialmente contaminanti (attrezzature, mangimi, concimi, deiezioni liquide e solide, letame ecc.). Il trasferimento all’esterno e la circolazione all’interno del territorio Comunale, di automezzi o attrezzature utilizzate per il trasporto di suini o di materiali potenzialmente contaminanti, non lavati o disinfettati. I mezzi lavati e disinfettati devono essere ispezionatied autorizzati dal Servizio Veterinario competente;
  • L’entrata e l’uscita da ogni singola azienda di animali domestici di qualsiasi specie, senza preventiva autorizzazione;
  • La zona di sorveglianza, finalizzata ad evitare l’espandersi del virus della Peste Suina Africana, verrà mantenuta perlomeno per il tempo necessario a:
    • Alla disinfezione e disinfestazione nelle Aziende infette;
    • A sottoporre i Suini di tutte le aziende ad esame di laboratorio e diagnostici, come previsto dal manuale di diagnostica, atto ad escludere la presenza di virus della Peste Suina Africana.

E’ fatto obbligo, comunque, agli interessati di osservare la presente fino a formale revoca della stessa.
Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 516,45 a Euro 2.582,27.
Chiunque contravvenga all’obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 154,94 per ogni capo non abbattuto. Inoltre i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/54; e successive modificazioni, sono soggetti a sanzioni amministrativa pecuniaria da Euro 268,23 a Euro 1291,14.