- VISTA la comunicazione del Direttore Servizio Sanità Animale dell’Azienda U.S.L. N.6, Distretto diSanluri, prot. n. 222 del 04.03.04, ns. prot. n. 1465 del 04.03.4, nella quale si segnala che non sussistono più le condizioni per il mantenimento della Zona di Sorveglianza per Peste Suina Africana, e al contempo si propone la revoca dell’ordinanza che istituiva la stessa Zona di Sorveglianza;
- VISTO il D.M. n. 433 del 02.07.1992; modificato con Decreto n. 292 del 31.05.95
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;
- VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27.07.1934;
- VISTO l’art. 50 della Legge n. 267 del 18.08.2000;
- VISTA la propria ordinanza n. 04 del 26.01.04