OGGETTO: :
Divieto temporaneo di sosta in occasione dei lavori di rifacimento del manto stradale della Via Roma.
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| IL SINDACO |
- VISTO che è in programma il rifacimento del manto stradale della Via Roma, dal n.c. 2 sino al tratto antistante il cimitero comunale, e che i lavori avranno inizio il 19 Aprile c.a.;
- CONSIDERATO che si rende necessario vietare la sosta dei veicoli nel tratto di strada cui sopra, onde consentire all’impresa esecutrice, di effettuare i lavori in tutta sicurezza, sia per gli operai sia per gli utenti della strada, mediante l’apposizione della relativa segnaletica:
“Via Roma” al lato opposto al n.c.10: divieto di sosta su entrambi i lati per tutte le categorie di veicoli, dalle ore 06,30 alle ore 18,00 (fig. II 74 art. 120 RECDS);
“Via Roma” n.c. 162 divieto di sosta su entrambi i lati per tutte le categorie di veicoli, dalle ore 06,30 alle ore 18,00 (fig. II 74 art. 120 RECDS);
-VISTI gli artt. 5, comma 3-6, comma 4, lett. “f” e 7, comma 1, lett. “a” del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30/04/92, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
-VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
-RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonchè per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento;
-VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
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| ORDINA |
LA SOSTA dei veicoli è temporaneamente vietata su entrambi i lati, dal giorno 19 aprile 2004 al giorno 24 Aprile 2004, dalle ore 06,30 alle ore 18,00 nella Via Roma dal n.c. 2sino al tratto antistante il cimitero comunale;
Il responsabile del servizio segnaletica è incaricato di apporre i segnali di cui al presente prospetto,prima dell’inizio dei lavori.
Il personale dell’ufficio Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza, con facoltà di disporre,per motivate esigenze della circolazione, modifiche non rilevanti;
A norma dell’articolo 3,comma 4, della legge 07/08/1990, n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza , per eccesso di potere o per violazione di legge, entro giorni 60 dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n°285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’articolo 74 del regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92.
A norma dell’articolo 8 della stessa legge n° 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è per quanto di rispettiva competenza, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale e il responsabile dei servizi amministrativi.
Per le trasgressioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 – 7 del C.d.S.
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