Ordinanza n. 17  del 09/06/2004
OGGETTO: : regolamentazione transito e stabulazione di capi di bestiame nel centro abitato.
IL SINDACO

- ACCERTATA la precaria situazione igienico - sanitaria derivante dalla presenza, transito indiscriminato e stabulazione di capi di bestiame nel centro abitato;
- CONSIDERATO che tale situazione è causa di esalazioni maleodoranti, di presenza di insetti, della produzione di liquami di origine animale spesso smaltiti senza alcun trattamento di depurazione;
- RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.13 del 13.06.2003, decaduta per decorrenza dei termini;
- VISTA la nota prot. n.13446 in data 26.08.1996. con la quale l'Azienda U.S.L. n.6 di Sanluri fornisce indicazioni sulla regolamentazione del transito e della stabulazione del bestiamein centro abitato;
- TENUTO conto che allo stato attuale non esistono percorsi alternativi che possano evitare il transito del bestiame all’interno del centro abitato;
- VISTO il R.D. 1265/34;
- VISTA la L. 319/76;
- VISTE le LL.RR. 550/81 e 186/84;
- VISTO l’art.50 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000, n.267;

ORDINA
A partire dal 30.06.2004 e sino al 30.09.2004 nelle more di approvazione del Regolamento di Igiene e Sanità, il transito di capi di bestiame all'interno del centro abitato è subordinato a preventiva comunicazione (contenente il relativo itinerario) al Sindaco, il quale concederà il “nulla osta”, tenendo conto delle esigenze dei singoli allevatori e delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di attuazione.
A partire dal 30.06.2004 e sino al 30.09.2003nelle more di approvazione del Regolamento di Igiene e Sanità, al fine di evitare le problematiche sopra indicate per la salvaguardia della salute pubblica, è fatto divieto di allevare all'interno del perimetro urbano, capi di bestiame di qualsiasi taglia: bovino, ovino, caprino, suino, equino, cunicolo e avicolo.
E' consentito l’allevamento del bestiame ad una distanza non inferiore ai 200 (duecento) metri dal perimetro abitato.
E' consentita inoltre, la stabulazione di un solo capo suino da ingrasso (maschio castrato o femmina non gravida), di un ridotto numero (20-25) di animali da bassa corte: conigli, polli e, previa autorizzazione del Sindaco sentito il parere del competente Servizio Igiene Pubblica, di un equino.
E’ inoltre vietato il riversamento delle deiezioni nella fognatura pubblica.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, avvertendo che i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da €. 25,82 (venticinque/82) a €. 154,94 (centocinquantaquattro/94).
La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune di Segariu a partire dal 09.06.2004 e vi rimarrà affissa per tutta la durata di validità della stessa, viene portata a conoscenza degli interessati mediante bando pubblico e affissione nei pubblici esercizi e negozi del Comune di Segariu.
Ai sensi degli articoli 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07 Agosto 1990, n° 241 avverte che responsabile del procedimento è la signora Concu Rina responsabile dei servizi amministrativi.
Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n.241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari (legge 06/12/1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione ( D.P.R .24 /11 /1971, n.1199) .
L'Ufficio Polizia Municipale e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.