L’inosservanza delle disposizioni di cui al punto 4 è punita con una sanzioneamministrativa pecuniaria da €.103,29a€. 619,75(comma 1 art. 50 D.Lgs.2/97)
L’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1 – 2 - 3è punita con una sanzioneamministrativa pecuniaria da €.25,00 a € 150,00
L’ufficio di polizia municipale è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.
Ai sensi dell’art.3 della legge 7.8.1990 n.241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Cagliari(legge 6.12.1971 n.1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 N.1199).
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