Ordinanza n. 25  del 19/07/2004
OGGETTO: : integrazione dell’ordinanza sindacale n. 19 del 11/06/04 - abbattimento di animali a causa della BRUCELLOSI OVINA
IL SINDACO

- VISTA la comunicazione del Direttore Servizio Sanità Animale dell’Azienda U.S.L. N.6 Sanluri, con la quale viene segnalato che nell’allevamento della Signora Omoigui Ekinadoese, nata in Nigeria il 23.03.1969 e residente a Segariu in via Roma, Cod. Az. IT067CA035 sita in Località “Craccascia” agro di questo comune è risultato reattivo per BRUCELLOSI OVINA l’animale di seguito elencato:
- VISTO il D.M. n. 453 del 02.07.1992; modificato con Decreto n. 292 del 31.05.95
- VISTO il D.A.I.S. n. 4653 del 17.12.1998;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;
- VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27.07.1934;
- VISTO l’art. 50 della Legge n. 267 del 18.08.2000;
- VISTO il D.A.I.S. n. 74 del 31.12.2003;

Ad integrazione dell’ordinanza sindacale n. 19 del 11/06/04;

ORDINA
  • l’abbattimento degli animali reattivi contraddistinti dal seguente codice e numero identificativo: : - IT067CA035 125 / IT067CA035 134;
  • l’abbattimento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente sotto vincolo sanitario presso impianti di macellazione stabiliti dal Servizio dell’Azienda U.S.L. n. 6 Sanluri;