Ordinanza n. 28  del 02/09/2004
OGGETTO: : Divieto temporaneo di sosta e di transito in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di S.Antonio da Padova – 3,4 settembre 2004.
IL SINDACO

- VISTO che l’ufficio Polizia Municipale, ha rappresentato la necessità di vietaretemporaneamente, in relazione alla seguente circostanza : “Festeggiamenti in onore di S.Antonio da Padova nei giorni 3,4 settembre 2004, la sosta e/o il transito dei veicoli nelle seguenti strade:

“Via Roma”: partendo dall’intersezione con la via Torrente e sino all’intersezione con la via P. Togliatti, divieto di sostaanche dalle ore 22,00 alle ore 01,30 (fig. II 74 art. 120 RECDS);
“Via Roma” dal numero civico 83 e sino all’intersezione con la via N. Congia, divieto di sosta anche dalle ore 22,00 alle ore 01,30 (fig. II 74 art. 120 RECDS);
“Via Dante”: dall’intersezione con la Via Roma sino all’intersezione con vico I° Dante, divieto di sosta su entrambi i lati per tutte le categorie di veicoli, escluso residenti ed altri autorizzati, dalle ore 19,00 alle ore 01,30(fig. II 74 art. 120 RECDS );
“Via Dante”: dall’intersezione con la Via Roma sino all’intersezione con vico I° Dante, divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, escluso residenti ed altri autorizzati, dalle ore 19,00 alle ore 01,30(fig. 46 II art. 116 RECDS);
“Via Aie”: dal n.c. 06 all’intersezione con via Dante, divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, escluso residenti ed altri autorizzati, dalle ore 19,00 alle ore 01.30 (fig. II 46 art. 116 RECDS);
“Via Aie”: dal n.c. 06 all’intersezione con Via Dante, divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli escluso residenti ed altri autorizzati, dalle ore 19,00 alle ore 01.30 (fig. II 74 art. 120 RECDS);

- VISTI gli artt. 5, comma 3-6,comma 4, lett. “f” e 7, comma 1, lett. “a” del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30/04/92, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonchè per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
- VISTO l’articolo 50 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modificazione ed integrazioni;

ORDINA

LA SOSTA dei veicoli è temporaneamente vietata per tutte le categorie di veicoli (eccetto eventuali autorizzati), nei giorni 3,4 settembre 2004 dalle ore 22,00 alle ore 01,30 fatta salva la regolare segnaletica stradale permanente, nei seguenti tratti di strada:
-Via Roma dall’intersezione con la via Torrentee sino all’intersezione con la Via Togliatti;
-Via Roma dal numero civico 83 e sino all’intersezione con la via N.Congia;
-Via Dante dall’intersezione con la Via Roma all’intersezione con Vico I° Dante,per entrambi i lati, dalle ore 19,00 alle ore 01,30;
“Via Aie”: dal n.c. 06 all’intersezione con Via Dante;

IL TRANSITO dei veicoli è temporaneamente vietato (escluso i residenti ed altri eventuali autorizzati), nei giorni 3,4 settembre 2004 dalle ore 19,00 alle ore 01,30 fatta salva la regolare segnaletica stradale permanente, nei seguenti tratti di strada:
-Via Aie dal numero civico 06 e sino all’intersezione con la via Dante;
-Via Dante dall’intersezione con la Via Roma sino all’intersezione con vico I° Dante;

Il responsabile del servizio segnaletica è incaricato di apporre i segnali di cui al presente prospetto, almeno 48 ore prima dell’inizio dei festeggiamenti.
Il personale dell’ufficio Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza, con facoltà di disporre, per motivate esigenze della circolazione, modifiche non rilevanti;
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza , per eccesso di potere o per violazione di legge , entro giorni 60 dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D. Lgs. n°285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’articolo 74 del regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92.
A norma dell’articolo 8 della stessa legge n° 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento e’ per quanto di rispettiva competenza, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale e il responsabile dei servizi amministrativi.
Per le trasgressioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 – 7 del C.d.S..