Ordinanza n. 31   del 30/09/2004
OGGETTO: : ORDINANZA DI REGOLAMENTO DI SIEPI E DI TAGLIO DI RAMI AI LATI DELLE STRADE VICINALI.
IL SINDACO

- VISTA la nota prot. n° 39 P.M. in data 28.09.04 del locale ufficio di Polizia Municipale, dalla quale si evince che in alcuni tratti delle strade vicinali denominate “Craccaxia”, “S’Arrixi”, “S’Azziada de Cungiau”, “Riu Pau”, parte dei rami delle piante si riversano sulla strada, creando ostacolo al libero transito degli autoveicoli nei due sensi di marcia;
- RITENUTO necessario disporre affinché siano regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e siano tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
- VISTO l’art. 29 del Codice della Strada approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede l’obbligo per i proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche (comprese quelle vicinali soggette ad uso pubblico) e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità;
- VISTO l’art. 15 del D.Lgs 1° settembre 1918, n. 1446;

ORDINA


Ai proprietari di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade vicinali soggette ad uso pubblico in modo che non restringano o danneggino le strade stesse e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette.Detti lavori devono essere eseguiti entro il 25 ottobre 2004.
Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d’ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 137,55 a un massimo di € 550,20 ai sensi del succitato art. 29 del C.d.S.
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07/08/1990, n° 241avverte: il responsabile del procedimento è il sig. Simbula Giorgio; contro la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971, n° 1034, è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).