OGGETTO: :
Ordinanza per la pulizia dei cortili esterni e lotti inedificati nelle zone urbane e periurbane.
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| IL SINDACO |
- VISTA la nota prot. n° 677 in data 08.04.05 del Servizio Igiene Urbanistica – Edilizia – Ambiente dell’A.S.L. n.6 di Sanluri, ns. prot. n° 2026 del 13.04.05 relativa al controllo e lotta contro le zecche;
- VISTE le circolari della R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente n.4006/2/6/S in data 13.04.1995 e della PROVINCIA - Assessorato Tutela Ambiente – n° 7989 e n° 8024 in data 28.02.05, relative al programma di prevenzione, profilassi e lotta contro le zecche e contro le zanzare, e le infezioni da esse trasmesse;
- ACCERTATA la preoccupante situazione igienico sanitaria, derivante dalla presenza di zecche ed altri insetti nocivi, che si verifica in particolare all’interno del centro abitato con l’approssimarsi della stagione estiva;
- ATTESA la necessità di prevenire, per quanto possibile, l’eccessiva proliferazione e diffusione delle zecche ed altri insetti nocivi, favorita anche dalla presenza all’interno del perimetro abitato di numerose aree private invase da erbacee e rifiuti vari che costituiscono, nel loro insieme, sicuro ricettacolo per gli artropodi di cui sopra;
- RITENUTO doveroso provvedere in merito al fine disalvaguardare la salute pubblica;
- VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265 del 27.07.1934;
- VISTO l’art. 12 della legge n. 689/81;
- VISTO l’art. 50del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
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| ORDINA |
- A tutti i proprietari e/o detentori, a qualsiasi titolo, di cortili esterni alle abitazioni e di lotti inedificati all’interno del perimetro abitato e nelle immediate vicinanze, di provvedere, entro il 30 Maggio 2005 ad una accurata pulizia degli stessi, eliminando i rifiuti, l’erba fresca e secca, nonché le sterpaglie comunque presenti. Le erbacee, una volta sfalciate, dovranno essere rimosse dal terreno;
- A tutti i proprietari di cani, di osservare le norme igieniche e di disinfestare i propri cani infestati dai parassiti, su suggerimento del Servizio Veterinario;
- A tutti i proprietari di allevamenti animali risultati infestati da zecche, di provvedere all’immediata bonifica degli stessi;
- A tutti i proprietari di animali di grossa taglia, (ovini, caprini, suini, bovini, equini) il divieto assoluto di pascolo nelle aree immediatamente adiacenti l’abitato e comunque per almeno un raggio di metri 300 (trecento) dal perimetro abitato;
- E’ vietato il transitodel bestiame di grossa taglia(ovini, caprini, suini, bovini equini),all’interno del centro abitato (in casi eccezionali, può essere concessa l’autorizzazione, in deroga, stabilendo il relativo percorso);
- La presente ordinanza ha validità fino al 15.09.2005.
I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, da Euro 25,82 (venticinque/82) a Euro 154,94 (centocinquantaquattro/94) mentre i relativi lavori di bonifica saranno eseguiti dal Comune, con spese a carico dei singoli trasgressori e/o responsabili in solido.
L’ufficio Polizia Municipale e l’ufficio Tecnico Comunale, sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, unitamente agli altri Agenti della forza pubblica, della esecuzione della presente ordinanza.
In particolare competeal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, anche l’esecuzione della presente ordinanza, anche per quanto concerne la bonifica delle aree comunali, dalle erbacee e quant’altro presente.
Ai sensi dell’art. 5, terzo comma della legge 07 Agosto 1990, n° 241 avverte che responsabile del procedimento sono, per quanto di rispettiva competenza, la sig.ra Concu Rina responsabile dei servizi amm.vi e il sig. Melis Vincenzo responsabile dell’ufficio tecnico.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari (legge 06/12/1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n° 1199).
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