L’orario di attività dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, operante nel territorio comunale ai sensi della legge n° 287/91 è stabilito come segue:
ORARIOMINIMO dalle ore 09,00 alle ore 21,00;
ORARIO MASSIMO dalle ore 06,00 alle ore 01,30 del giorno successivo.
Nell’ambito dei predetti orari, tra il minimo ed il massimo, ogni singolo esercente ha facoltà di adattarsi una combinazione di orario che maggiormente soddisfi le sue esigenze nonchè quelle della clientela.
E’ consentito all’esercente di posticipare l’apertura e anticipare la chiusura dell’esercizio fino ad un massimo di un’ora rispetto all’orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell’esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
Gli esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno l’obbligo di comunicare, preventivamente al Comune, l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico mediante esposizione di apposito cartello ben visibile.
Le violazioni delle presenti disposizioni comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da€. 154,00 (centocinquantaquattro/00) a€.1032,00 (milletrentadue/00) nonchèdelle disposizioni previste dagli articoli 17 – ter e 17- quater del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n° 773,ai sensi dell’articolo 10 commi 2° - 3° della legge 25/08/91, n° 287.
GliAgenti della Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, e 5, terzo comma, della legge 07/08/1990, n° 241 si avverte che responsabile del procedimento è la sig.ra Concu Rina (Resp. Serv. Amm.vi). Contro la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971, n° 1034, è ammesso, entro giorni 60 dallanotificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, oppure in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n° 1199).