Ordinanza n. 12 del 30/07/2005
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA SALVAGUARDIADELL’IGIENE E DELLA SANITA’ PUBBLICA RELATIVA ALLO SVUOTAMENTO E LAVAGGIO DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

- VISTA la relazione di servizio prot. n° 4730 - 49/P.M./05 in data 30.07.05dell’ufficio di Polizia Municipale, relativa al sopralluogo effettuato in data odierna alle ore 09,15 e seguenti in varie Vie del centro abitato, al fine di verificare il regolare servizio di svuotamento e lavaggio dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dalla quale risulta che alcuni di essi sono pieni di buste di rifiuti e, la maggior parte degli stessi sono molto sporchi ed emanano nell’ambiente circostante un odore nauseabondo, attirando mosche e altri insetti nocivi;
- CONSIDERATO che tale situazione rappresenta un potenziale pericolo per l’igiene e la salute pubblica;
 - RITENUTO doveroso provvedere in merito al fine di salvaguardare l’igiene e la salute pubblica;
 - VISTO il Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e successive modificazioni;
 - VISTI gli artt. 13 e 32 della Legge 23 dicembre 1978, n° 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
 - VISTO l’art.50 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000, n.267;

ORDINA

Alla ditta SARDINIA AMBIENTE s.r.l., quale proprietaria dei cassonetti, di provvedere entro il giorno della notifica della presente ordinanza,allo svuotamento e accurato lavaggio di tutti i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani dislocati in questo centro abitato.
Trascorso il termine suddetto, senza che la ditta interessata abbia ottemperato all’ordine ingiunto, si provvederà d’ufficio a porre in essere ogni idonea attività volta ad evitare il perdurare della situazione di fatto, a spese del contravventore, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale;
L’ufficio Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.
Ai sensi dell’art.3 della legge 7.8.1990 n.241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Cagliari(legge 6.12.1971 n.1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 N.1199).