OGGETTO: :
Ordinanza per la salvaguardia della salute pubblica in occasione della disinfestazione contro le zecche in alcune vie del centro abitato.
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| IL SINDACO |
- VISTA la nota prot. n° 1767 in data 02.08.05 del Servizio Igiene Urbanistica – Edilizia – Ambiente dell’A.S.L. n.6 di Sanluri,con la quale risulta che è stata constatatala necessità di un intervento di disinfestazione contro le zecche e insetti vari in alcune vie;
- VISTA la circolare della PROVINCIA - Assessorato Tutela Ambiente – n° 7989 in data 28.02.05, relativa al programma di prevenzione, profilassi e lotta contro le zecche, e le infezioni da esse trasmesse;
- RITENUTO doveroso provvedere in merito al fine disalvaguardare la salute pubblica, prima, durante e dopo il trattamento di disinfestazione;
- VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265 del 27.07.1934;
- VISTO l’art. 50del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
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| ORDINA |
- Il 05 agosto ’05 alle ore 08,00 circa, verrà effettuato l’intervento di disinfestazione contro le zecche nei seguenti tratti di strada: Via S. Lucia n° 2 ; Via Papa Luciani n° 10; Piazzale di Chiesa;
- L’apposizione, nelle zone interessate, di cartelli indicanti “zona trattata con antiparassitari”;
- E’ vietato il transito alle persone e agli autoveicoli nella zona da trattare (Via S. Lucia n° 2; Via Papa Luciani n° 10; Piazzale di Chiesa;) durante e per un’ora dopo il trattamento;
- Nelle zone interessate, durante la disinfestazione dovranno essere tenutechiuse le porte e le finestre delle abitazioni e non devono essere stesi i panni;
- E’ vietata la raccolta di prodotti agricoli da eventuali orti o campi coltivati vicini, per almeno 20 giorni dal trattamento;
- Gli infissi e le porte degli edifici presenti nella zona interessata, vanno puliti accuratamente nelle 48 ore successive all’intervento.
I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, da Euro 25,82 (venticinque/82) a Euro 154,94 (centocinquantaquattro/94). L’ufficio Polizia Municipale e l’ufficio Tecnico Comunale, sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, unitamente agli altri Agenti della forza pubblica, della esecuzione della presente ordinanza. Ai sensi dell’art. 5, terzo comma della legge 07 Agosto 1990, n° 241 avverte che responsabile del procedimento sono, per quanto di rispettiva competenza, il responsabile dei servizi amm.vi e il responsabile dell’ufficio tecnico.Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari (legge 06/12/1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n° 1199).
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