Ordinanza n. 17  del 23/09/2005
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 09 DEL 24.03.2004ERIAPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA.
IL SINDACO
  • RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n° 09 del 24.03.2004 relativa alla chiusura della scuola materna, dichiarata inagibile per motivi precauzionali;
  • CONSIDERATO che sono stati eseguiti i lavori per il consolidamento statico della struttura della scuola materna;
  • VISTA la dichiarazione in data 23/09/2005 assunta al protocollo al n° 5797 in data 23/09/2005, del Dott.Ing. Antonina Massaiu, Tecnico incaricato dal Comune di Segariu di accertare le cause che hanno prodotto le lesioni, di progettare le opere di consolidamento e di direzione lavori durante l’esecuzione, con la quale attesta che, in seguito ai lavori di consolidamento effettuati e ai sondaggi effettuati per rilevare lo stato delle fondazioni, Nulla Osta alla libera utilizzazione dei locali della scuola materna;
  • CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito al fine di consentire ai bambini, la frequenza delle lezioni;
  • VISTO l’articolo 54 del T.U. 18/08/2000 n.267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
ORDINA

La propria precedente ordinanza n° 09 del 24.03.2004 relativa alla chiusura della scuola materna, è revocata con decorrenza immediata.

DISP0NE

La riapertura della scuola materna a far data dal 26.09.2005 per consentire l’inizio dellaregolare attività scolastica ai bambini e alpersonale scolastico.
La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3,comma 4, della legge 07/08/1990, n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro giorni 60 dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.71 N.1199).
A norma dell’articolo 8 della stessa legge n° 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è per quanto di rispettiva competenza, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale e il responsabile dei servizi amministrativi.