OGGETTO: :
Ordinanza per la salvaguardia della salute pubblica in occasione della disinfestazione contro le pulci in una zona del centro abitato.
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| IL SINDACO |
VISTA la nota prot. n° 2171 in data 22.09.05 del Servizio Igiene Urbanistica – Edilizia – Ambiente dell’A.S.L. n.6 di Sanluri, dalla quale risulta che è stata inoltrata richiesta al C.P.A.I. di Cagliari per un intervento di disinfestazione contro le pulci nell’area circostante le case I.A.C.P.;
RITENUTO doveroso provvedere in merito al fine disalvaguardare la salute pubblica, prima, durante e dopo il trattamento di disinfestazione;
VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265 del 27.07.1934;
VISTO l’art. 50del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
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| ORDINA |
- Il giorno 30 settembre ’05 alle ore 08,30 circa, verrà effettuato l’intervento di disinfestazione contro le pulci nell’area circostante le case I.A.C.P.
- L’apposizione, nelle zone interessate, di cartelli indicanti “area sottoposta a disinfestazione”;
- biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali presenti negli spazi interessati o prospicienti, dovranno essere confinati all’interno degli edifici;
- E’ vietato il transito alle persone e agli autoveicoli nella zona da trattare (area circostante le case I.A.C.P.), durante e per un’ora dopo il trattamento;
- Nelle zone interessate, durante la disinfestazione dovranno essere tenute chiuse le porte e le finestre delle abitazioni e non devono essere stesi i panni;
- E’ vietata la raccolta di prodotti agricoli da eventuali orti o campi coltivati vicini, per almeno 20 giorni dal trattamento, con consumo successivo previo accurato lavaggio;
- Gli infissi e le porte degli edifici presenti nella zona interessata, vanno puliti accuratamente nelle 48 ore successive all’intervento.
I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 155,00 (centocinquantacinque/00).
L’ufficio Polizia Municipale e l’ufficio Tecnico Comunale, sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, unitamente agli altri Agenti della forza pubblica, della esecuzione della presente ordinanza. Ai sensi dell’art. 5, terzo comma della legge 07 Agosto 1990, n° 241 avverte che responsabile del procedimento sono, per quanto di rispettiva competenza, il responsabile dei servizi amm.vi e il responsabile dell’ufficio tecnico.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari (legge 06/12/1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n° 1199)
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