OGGETTO: :
REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 18 DEL 26.09.2005PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA .
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| IL SINDACO |
RICHIAMATAla propria ordinanzan° 18 del 26.09.2005 per la salvaguardia della salute pubblica, che prevedeva la chiusura dell’impianto misto cementato della ditta SO.GE.LA S.p.A. entro 15 giorni dalla notifica della medesima;
VISTA la nota in data 30.09.2005 della ditta SO.GE.LA. S.p.A., acquisita al protocollo del Comune col n° 6051 in data 06.10.2005, con la quale si precisa che detto impianto non risulta essere rumoroso al di sopra dei valori di legge e che per contenere le emissioni all’interno dei limiti di tolleranza è pur tuttavia necessario mantenere gli impianti in perfetta e costante efficienza; che l’ordinanza n° 8/94 fu revocata con la n° 13 del 31.08.1995 a seguito di controlli e risultanze dell’Università degli studi di Cagliari e dall’U.S.L. di Sanluri e,che si è provveduto a meglio insonorizzare le canale facenti parte di detto impianto;
VISTA la relazione prot. n° 63/P.M./05 in data 10.10.2005 del locale ufficio di Polizia Municipale, dalla quale risulta che le canale in metallo dell’impianto “misto cementato” della ditta SO.GE.LA. S.p.A. sono state rimosse e, che erano in corso di esecuzione i lavori di montaggio di tubi in gomma, in sostituzione delle canale rimosse da detto impianto e dunque utili ad una attenuazione della rumorosità;
RITENUTO doveroso provvedere in merito e revocare l’ordinanza di chiusura dell’impianto “misto cementato”della ditta SO.GE.LA. S.p.A.;
ISTO l’articolo 50 comma 7 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
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| ORDINA |
L’ordinanza sindacale n° 18 del 26.09.2005 è revocata con decorrenza immediata.
GliAgenti della Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, e 5, terzo comma, della legge 07/08/1990, n° 241 si avverte che responsabile del procedimento è la sig.ra Concu Rina (Resp. Serv. AA.GG.).
Contro la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971, n° 1034, è ammesso, entro giorni 60 dallanotificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n° 1199).
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