Ordinanza n. 06  del 03/03/2006
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente relativa al controllo del randagismo e allaregolamentazione della circolazione dei cani in luogo pubblico, a tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani.
IL SINDACO
PRESO ATTO dell’entità che il fenomeno del randagismo ha assunto nell’ambito del territorio comunale;
CONSIDERATO che nelle vie del centro abitato circolano incustoditinumerosi cani, di cuibuona parte degli stessi sono probabilmente randagi;
CONSTATATO che tale situazione determina un potenziale pericolo di carattere Igienico – Sanitario, di intralcio alla libera circolazione degli utenti della strada, nonché di pregiudizio per l’Incolumità Pubblica;
RITENUTO opportuno edoveroso regolamentare la circolazione in luogo pubblico dei cani di proprietà dei privati o detenuti a qualsiasi titolo dagli stessi, nonché provvedere a far accalappiare e ricoverare presso il canile convenzionato, i cani randagi trovati a circolare incustoditiper le aree pubbliche;
VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265 del 27.07.1934;
VISTO il regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n° 320;
VISTO il Decreto della R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità n° 1669 del 28 aprile 1989;
VISTA l’ordinanza 03 ottobre 2005 del Ministro della Salute;
VISTO l’art. 12 della legge n. 689/81;
VISTA la legge 14 agosto 1991, n° 281;
VISTO l’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833;
VISTO l’art. 117 del D.L.vo 31 marzo 1998, n° 112;
VISTO l’art. 727 del Codice Penale;
VISTA la legge 20 luglio 2004, n° 189;
VISTO l’art. 50del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
ORDINA

I proprietari e i detentori di canihanno l’obbligo di:

  • applicare il guinzaglio e tenere sotto diretto controllo i cani, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
  • applicare la museruola e il guinzaglio, ai cani condotti nei locali pubblici,nei pubblici mezzi di trasporto e nei luoghi affollati ove non sia possibile evitare il contatto con le persone;
  • applicare sempre la museruola e robusto guinzaglio o catena di lunghezza non superiore a un metro,ai cani appartenenti alle razze pericolosedi cui all’ordinanza del 03 ottobre 2005 del Ministro della Salute (Pitt-bull, Dogo argentino, Dobermann, Rotweiler, cane da pastore ecc.) quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, nonché tenerli sotto stretta sorveglianza da parte di persona idonea a contenere l’animale, al fine di evitare aggressioni a persone o animali;
  • verificare che le recinzioni delle aree private dove stazionano i cani, confinanti con le strade pubbliche,siano idonee a trattenere l’animale;
  • non far accedere il cane nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, le scuole e loro pertinenze funzionali, se non giustificate da scopi didattici;
  • provvedere con i mezzi ritenuti idonei, all’immediata rimozione delle eventuali deiezioni dei propri cani dagli spazi pubblici (strade, piazze, giardini, marciapiedi ecc.), raccogliendole in idoneo sacchetto;
  • provvedere all’anagrafatura del cane, previa applicazione del “microchip” identificativo, a cura del Servizio Veterinario dell’A.S.L. n° 6 di Sanluri.

Dall’osservanza della presente ordinanza sono esonerati gli animali da guida per i ciechi, i cani delle forze armate, delle forze di polizia, della protezione civile, i cani da pastore nell’esercizio di conduzione o guardia del bestiame ed i cani da caccia nel periodo venatorio o nelle apposite zone autorizzate all’addestramento venatorio.
I trasgressori, fatte salve circostanze aventi rilevanza penale, incorreranno nella seguente sanzione amministrativa: da un minino di €. 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di €. 150,00 (centocinquanta/00);
Le sanzioni sono applicabili al conduttore dell’animale o al responsabile giuridico se il conduttore è minorenne.
Qualora l’animale sia vagante, ovvero l’accertamento sia concluso in tempi successivi, la responsabilità è del proprietario dell’animale o della persona che nel momento dell’ infrazione ne abbia avuto la custodia.
I cani randagie, comunque, quelli che vagano per le aree pubbliche privi di conduttore che li tenga al guinzaglio, saranno accalappiati e trasferiti presso il canile, a cura del Servizio Veterinario dell’A.S.L. n° 6 di Sanluri; qualora il canefosse dotato di “microchip” di identificazione, sarà applicata a carico del proprietario, la sanzione amministrativa di cui sopra, con addebito delle ulteriori spese.
La presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 2006 e ha validità sino all’entrata in vigore del Regolamentodi Polizia Urbana.
L’ufficio di Polizia Municipale e gliAgenti della Forza Pubblica, sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 5, terzo comma della legge 07 Agosto 1990, n° 241 avverte che responsabile del procedimento è la sig.ra Concu Rina responsabile dei servizi aa.gg.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari (legge 06/12/1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n° 1199)