OGGETTO: Divieto temporaneo di sosta e di transito in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di S. Giorgio Martire 23 aprile ’06
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| IL SINDACO |
-VISTO che l’ufficio Polizia Municipale, ha rappresentato la necessità di vietaretemporaneamente, in relazione alla seguente circostanza : “Festeggiamenti in onore di S. Giorgio Martire il giorno 23 aprile ’06, la sosta e/o il transito dei veicoli nelle seguenti strade:
“Via Chiesa” -dall’intersezione con la Via Torrentesino all’intersezione con la Via Papa Luciani, compreso il parcheggio sottostante la Chiesa Parrocchiale e il piazzale di Chiesa: divieto di sostadalle ore 18,00 alle ore 0,30 (fig. II 74 art. 120 RECDS);
“Via Montegranatico” – dal n.c. 18 sino all’intersezione con la Via Chiesa: divieto di sosta dalle ore 18,00 alle ore 0,30 (fig. II 74 art. 120 RECDS);
“Via Chiesa” - dall’intersezione con la Via Torrentesino all’intersezione con la Via Papa Luciani, compreso il parcheggio sottostante la Chiesa Parrocchiale e il piazzale di Chiesa: divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, escluso residenti ed altri autorizzati, dalle ore 18,00 alle ore 0,30(fig. 46 II art. 116 RECDS);
“Via Montegranatico” - dal n.c. 18 sino all’intersezione con la Via Chiesa: divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, escluso residenti ed altri autorizzati, dalle ore 18,00 alle ore 0,30(fig. 46 II art. 116 RECDS);
“Via Papa Luciani” – all’intersezione con la Via Torrente e all’intersezione con la Via Chiesa: istituzione del doppio senso di circolazione (fig. II 26 art. 96 RECDS) e temporaneo occultamento del “senso unico” e del “senso vietato”.
-VISTI gli artt. 5, comma 3-6,comma 4, lett. “f” e 7, comma 1, lett. “a” del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30/04/92, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
-VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
-RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonchè per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
-VISTI gli articoli 50 e 54 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
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| ORDINA |
LA SOSTA dei veicoli è temporaneamente vietata per tutte le categorie di veicoli (eccetto eventuali autorizzati), il giorno 23 aprile ’06 dalle ore 18,00 alle ore 0,30 fatta salva la regolare segnaletica stradale permanente, nei seguenti tratti di strada:
“Via Chiesa” -dall’intersezione con la Via Torrentesino all’intersezione con la Via Papa Luciani, compreso il parcheggio sottostante la Chiesa Parrocchiale e il piazzale di Chiesa: divieto di sostadalle ore 18,00 alle ore 0,30 (fig. II 74 art. 120 RECDS);
“Via Montegranatico” – dal n.c. 18 sino all’intersezione con la Via Chiesa: divieto di sosta dalle ore 18,00 alle ore 0,30 (fig. II 74 art. 120 RECDS);
IL TRANSITO dei veicoli è temporaneamente vietato (escluso i residenti ed altri eventuali autorizzati), il giorno 23 aprile ’06 dalle ore 18,00 alle ore 0,30fatta salva la regolare segnaletica stradale permanente, nei seguenti tratti di strada:
“Via Chiesa” - dall’intersezione con la Via Torrentesino all’intersezione con la Via Papa Luciani, compreso il parcheggio sottostante la Chiesa Parrocchiale e il piazzale di Chiesa: divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, escluso residenti ed altri autorizzati, dalle ore 18,00 alle ore 0,30(fig. 46 II art. 116 RECDS);
“Via Montegranatico” - dal n.c. 18 sino all’intersezione con la Via Chiesa: divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, escluso residenti ed altri autorizzati, dalle ore 18,00 alle ore 0,30(fig. 46 II art. 116 RECDS);
“Via Papa Luciani” – all’intersezione con la Via Torrente e all’intersezione con la Via Chiesa: istituzione del doppio senso di circolazione (fig. II 26 art. 96 RECDS) e temporaneo occultamento del “senso unico” e del “senso vietato”.
Il responsabile del servizio segnaletica è incaricato di apporre i segnali di cui al presente prospetto, almeno 48 ore prima dell’inizio dei festeggiamenti.
Il personale dell’ufficio Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza, con facoltà di disporre, per motivate esigenze della circolazione, modifiche non rilevanti;
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza , per eccesso di potere o per violazione di legge , entro giorni 60 dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D. Lgs. n°285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’articolo 74 del regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92.
Per le trasgressioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 – 7 del C.d.S.
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