OGGETTO: Ordinanza per la pulizia dei cortili esterni e lotti inedificati nelle zone urbane e periurbane.
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| IL SINDACO |
VISTA la nota prot. n° 677 in data 08.04.05 del Servizio Igiene Urbanistica – Edilizia – Ambiente dell’A.S.L. n.6 di Sanluri, ns. prot. n° 2026 del 13.04.05 relativa al controllo e lotta contro le zecche;
VISTE le circolari della R.A.S. Assessorato Difesa Ambiente n.4006/2/6/S in data 13.04.1995 e della Provincia di Cagliari- Assessorato Tutela Ambiente – n° 7989 e n° 8024 in data 28.02.05, relative al programma di prevenzione, profilassi e lotta contro le zecche e contro le zanzare, e le infezioni da esse trasmesse;
VISTA la nota prot. n° 1887/P della Provincia del Medio Campidano Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio – Servizio Antinsetti, assunta al prot. del Comune coln° 1911 del 20.03.06;
ACCERTATA la preoccupante situazione igienico sanitaria, derivante dalla presenza di zecche ed altri insetti nocivi, che si verifica in particolare all’interno del centro abitato con l’approssimarsi della stagione estiva;
ATTESA la necessità di prevenire, per quanto possibile, l’eccessiva proliferazione e diffusione delle zecche ed altri insetti nocivi, favorita anche dalla presenza all’interno del perimetro abitato, di numerose aree private invase da erbacee e rifiuti vari che costituiscono, nel loro insieme, sicuro ricettacolo per gli artropodi di cui sopra;
RITENUTO doveroso provvedere in merito al fine disalvaguardare la salute pubblica;
VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265 del 27.07.1934;
VISTO l’art. 12 della legge n. 689/81;
VISTO il regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del C.C. n° 14 del 13.04.2006 divenuto esecutivo in data 05.05.2006;
VISTO l’art. 50del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
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| ORDINA |
- A tutti i proprietari e/o detentori, a qualsiasi titolo, di cortili esterni alle abitazioni e di lotti inedificati all’interno del perimetro abitato e nelle immediate vicinanze, di provvedere, entro il 1° Giugno 2006 ad una accurata pulizia degli stessi, eliminando i rifiuti, l’erba fresca e secca, nonché le sterpaglie comunque presenti. Le erbacee, una volta sfalciate, dovranno essere rimosse dal terreno;
- A tutti i proprietari di cani, di osservare le norme igieniche e di disinfestare i propri cani infestati dai parassiti, su suggerimento del Servizio Veterinario;
- A tutti i proprietari di allevamenti animali risultati infestati da zecche, di provvedere all’immediata bonifica degli stessi e delle stalle e pertinenze;
- A tutti i proprietari e/o detentori di animali di grossa taglia, (ovini, caprini, suini, bovini, equini) il divieto assoluto di pascolo e transito nelle aree immediatamente adiacenti l’abitato e comunque per almeno un raggio di metri 200 (duecento) dal perimetro del centro abitato;
- Solo eccezionalmente ed a seguito di motivata richiesta, potrà essere consentita una deroga al divieto di cui al precedente punto 4, stabilendo in essa l’orario, il giorno e l’itinerario che dovranno essere osservati dal richiedente, nonché ulteriori prescrizioni che si riterrà opportuno;
- La presente ordinanza ha validità fino al 30.09.2006.
I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00) mentre i relativi lavori di bonifica saranno eseguiti dal Comune, con spese a carico dei singoli trasgressori e/o responsabili in solido.
L’ufficio Polizia Municipale e l’ufficio Tecnico Comunale, sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, unitamente agli altri Agenti della forza pubblica, della esecuzione della presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 5, terzo comma della legge 07 Agosto 1990, n° 241 avverte che responsabile del procedimento è la sig.ra Concu Rina responsabile dei servizi amm.vi.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari (legge 06/12/1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n° 1199)
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