OGGETTO: ZONA INFETTA DA AGALASSIA CONTAGIOSA
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| IL SINDACO |
-VISTA lacomunicazione n. 9 del 09.08.2006 del Servizio Veterinario dellaA.S.L. n.6 di Sanluri, trasmessa con lettera prot. 1023/S.V del 10.08.2006, acquisita al protocollo al n.5278 dell’11.08.2006 , nella quale viene denunciata l’insorgenza di un focolaio di Agalassia Contagiosa degli ovini e dei caprini in località “Pedraba” nel Territorio del Comune di Segariu presslo l’alleamento di proprietà dei signori OMOIGUI EKINADOESE nata a Benin City (Nigeria) il 23.3.1969 e MARCI SALVATORE nato a Cagliariil 14.6.1960, residente a Furtei in via Cagliari n.19, è costituito da n.65 caprini e da n.104 ovini:
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320 del 8.2.1954;
VISTO il T.U.LL.DD. del 27 lulio 1934 n. 1265;
VISTA la legge 833 del 23 dicembre 1978;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 08 luglio 1985;
RITENUTOnecessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della malattia;
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| DICHIARA |
ZONA INFETTA DA AGALASSIA CONTAGIOSA il territorio del Comune di Segariu, sito in loc. “PEDRABA” e più come meglio specificao nella cartina allegata alla presente di cui fa parte inegrante. Ai limiti della zona infetta devono essere applicati, a cura dell’Amministrazione Comunale, dei cartelli portanti la scritta “ZONA INFETTA DA AGALASSIA CONTAGIOSA” Detti cartelli saranno custoditi dal titolare dell’allevamento infetto. |
| ORDINA |
- Nell’Ambito della zona infetta si devono osservare le seguenti norme:
- sequestro e numerazione di tutti gli animali appartenenti alle specie recettive all’infezione;
- divieto di contao del persoale di custodia con gli animali dei luoghi vicini;
- divieto di accesso a persone estranee ed obbligo di allontanare cani, gatti ed animali da cortile;
- isolamento di tutti gli animali ammalati e sopetti;
- divieto di abbeverare gli animali recettivi all’infezione in corsi d’acqua od in vasche con essi comunicanti;
- divieto di introduzione o di trasferimento fuori dalla zona infetta gli animali recettivi;
- a scopo macellazione e per inderogabili esigenze di pascolo può essere consentito lo spostamento degli animali fuori della zona infetta in forza di norme stabilite dagli art. 14 e 15 del Regolamento di Polizia Veterinaria;
- divieto di utilizzare il latte degli animali ammalati;
- è vietato trasportare fuori dal logo infetto foraggio , attrezzi letame o qualsiasi materiale possibile vettore dell’agente patogeno;
- trattamento delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinanti mediante infossamento, sterilizzazione o denaturazione con sostanze chimiche;
- esecuzione di periodiche disinfezioni dei ricoveri e cospargimento di calce vica nella strada di accesso.
I proprietari degli animali recettivi presenti nella zona infetta, i veterinari e tutti gli agenti della forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Le infrazioni saranno perseguite in conformità alla norma vigente.
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