Ordinanza n. 13  del 29/08/2006
OGGETTO: Ordinanza per la salvaguardia della salute pubblica in occasione della disinfestazione contro le zecche in alcune vie del centro abitato
IL SINDACO

VISTA la nota prot. n° 2441 in data 24.08.2006 del Servizio Igiene Urbanistica – Edilizia – Ambiente dell’A.S.L. n.6 di Sanluri,relativa alla richiesta al C.P.A.I. del Medio Campidano, per effettuare un intervento di disinfestazione contro le zecche in alcune vie del centro abitato;
RITENUTO doveroso provvedere in merito al fine disalvaguardare la salute pubblica, prima, durante e dopo il trattamento di disinfestazione;
VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265 del 27.07.1934;
VISTO l’art. 50del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

ORDINA

Il 30 agosto 2006 a partire dalle ore 08,00 circa, verrà effettuato l’intervento di disinfestazione contro le zecche nei seguenti tratti di strada:

  • Via Giovanni XXIII° nei pressi dei nn.cc. 4 – 8;
  • Via Togliatti nei pressi dell’intersezione con Via Asilo.

Al fine della salvaguardia della Salute Pubblica si prescrive quanto segue:

  • L’apposizione, nelle zone interessate, di cartelli indicanti “Zona sottoposta a Disinfestazione”;
  • Biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi, dovranno essere confinati all’interno degli edifici;
  • E’ vietato il transito e lo stazionamento alle persone e agli animali nella zona da trattare, durante il trattamento e nell’ora successiva;
  • Nelle zone interessate, durante la disinfestazione e per almeno un’ora dopo l’ultimazione degli stessi, dovranno essere tenute chiuse le porte e le finestre delle abitazioni e non devono essere stesi i panni;
  • E’ vietato il consumo di ortaggi, frutta, erbe aromatiche ecc. eventualmente coltivati in terreni, orti o giardini limitrofi ai siti d’intervento per almeno 20 giorni dalla data di disinfestazione, con consumo successivo previo accurato lavaggio;

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 155,00 (centocinquantacinque/00)
L’ufficio Polizia Municipale e l’ufficio Tecnico Comunale, sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, unitamente agli altri Agenti della forza pubblica, della esecuzione della presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari (legge 06/12/1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n° 1199)