Il Consiglio è presieduto dal sindaco.
1.Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
2.Nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive a li interessati viene garantita la partecipazione secondo i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241
3.Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le forme e le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
Articolo 29
Associazionismo
1.Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2.A tal fine,. la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.
3.Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello, statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4.Non è ammesso ilriconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5.Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.
6.Il Comuneincentiva la costituzione della consulta degli anziani e ne promuove l'attività.
7.Il Comune promuove la costituzione della Commissione Pari Opportunità, ai sensi del 3 febbraio 93 n. 29.
Articolo 30
Diritti delle associazioni
1.Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante, o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2.Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3.I pareri devonopervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a dieci giorni.
Articolo 31
Contributi alle associazioni
1.Il Comune può erogare alle associazioni costituite senza fini di lucro, (no profit), a esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2.Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito, salvo una contribuzione a carico delle stesse per le spese derivanti dall'uso delle strutture (utenze elettriche, utenze idriche, pulizia, ecc.).
3.Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente, è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4.Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5.Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Articolo 32
Volontariato
1.Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2.Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collabora a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3.Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico. - torna all'indice -
CAPO III
Modalità di partecipazione
Articolo 33
Consultazioni
1.L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2.Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Articolo 34
Petizioni
1..Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2.La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
3.A tutte le petizioni viene garantita risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
4.L'esame delle singole petizioni compete alla Giunta o al Consiglio Comunale che dovrà fornire risposta scritta ai primi tre firmatari o all'eventuale rappresentante designato dai firmatari, entro trenta giorni.
5.Tutte le petizioni indirizzate al sindaco su argomenti riguardanti l'attività del Comune devono ricevere risposta scritta da parte dei sindaco o dell’assessore competente entro 30 gg. dalla data dei ricevimento.
Articolo 35
Istanze e Proposte
1.Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a sessanta avanzi al Sindaco istanze o proposta per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali istanze o proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro venti giorni dal ricevimento.
2.L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza o della proposta.
3.Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Articolo 36
Referendum
1..Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle previste al successivo punto, possono essere indetti referendum consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2.Non possono essere indetti referendum in materia di finanza comunale, tributi locali e tariffe, di personale, di organizzazione degli uffici e dei servizi, di nomine e designazioni e delle attività amministrative vincolate da leggi statati o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Non sono altresì ammessi referendum abrogativi di atti politici e di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini. Le norme dello Statuto Comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire il parere dei cittadini sulle proposte di modifica o integrazione.
3.I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il 25% dei cittadini che risultino iscritti nelleliste elettorali al momento della raccolta delle firme.
4.Il quesito.da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5.Il referendum non possono aver.luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
6.Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalitàdi raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
7.Nei referendum abrogativi,. l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o della parte di esso sottoposto a referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale adotta gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti dei referendum ed eventualmente la disciplina sostitutiva degli atti abrogati in conformità a quanto stabilito dalla consultazione referendaria.
8.Nei referendum consultivi il Consiglio Comunale deve prendere atto formalmente dei risultato della consultazione referendaria entro due mesi dalla proclamazione dei risultati decidendo in merito. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivata.
9.Non si procede agli adempimenti dei comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo dei cittadini aventi diritto al voto. In caso di consultazioni valide si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi espressi.
10.Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale non può assumere decisioni contrastanti con la proposta. - torna all'indice -
Articolo 37
Accesso agli atti
1.I cittadini hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
2.Sono sottratti alla consultazione gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. Sono inoltre individuati nel regolamento le categorie degli atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela della riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
3.In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge o le norme regolamentari che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
4.Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
5.Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini singoli o associati di ottenere il rilascio degli atti o provvedimenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione ricerca e visura, fatte salve le disposizioni sul bollo.
Articolo 38
Diritto di informazione
l.Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.La pubblicazione avviene mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi a ciò destinati.
3.L'affissione viene curata dal Segretario Comunale, che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4.Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5.Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6.Per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli appositi spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
CAPO IV
Difensore Civico
Articolo 39
Nomina
l.Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.
2.La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.
3.Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento dei successore.
4.Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali,. i membri dei il comitato di controllo e i ministri di culto.
c) coloro che siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative comunali, provinciali o regionali,
d) i dipendenti del Comune, in servizio o in quiescenza da meno di un quinquennio, gli amministratori e dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
f) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il terzo grado con amministratori dei Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.
Articolo 40
Decadenza
1.Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne ostacolerebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.
2.La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3.Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dai 2/3 dei Consiglieri.
4.In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.
Articolo 41
Funzioni
1.Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2.Il Difensore Civico deve intervenire, dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene sia stato violata la legge, lo statuto od i regolamenti.
3.Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme della legge.
4.Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a, tutti i cittadini, siano riconosciuti i medesimi diritti.
5.Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a chiunque si rivolga a lui.
Articolo 42
Facoltà e prerogative
1..L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2.Il Difensore Civico, nell'esercizio dei suo mandato, può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3.Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizia, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4.Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito dei proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.
5.Il Difensore Civico può altresì invitare l'Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6.E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica Amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private e appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni. - torna all'indice -
Articolo 43
Relazione annuale
1.Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene piùopportuni allo scopo di eliminarle.
2.Il Difensore Civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei.servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3.La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
4.Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.
Articolo 44
Indennità di funzione
l.Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo viene stabilito all'atto della nomina.
CAPO V
Procedimento amministrativo
Articolo 45
Diritto di intervento nei procedimenti
1.Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo e sia coinvolto in un procedimento amministrativo ha la facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2.L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Articolo 46
Procedimenti ad istanza di parte
1.Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può richiedere di essere sentito dal Funzionario o dal l'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2.Il Funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3.Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore ai sessanta giorni.
4.Nel caso l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5.Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 47
Procedimenti ad impulso di ufficio
1.Nel caso di procedimenti ad impulso di ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine, non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2.I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3.Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.
Articolo 48
Determinazione del contenuto dell'atto
1.In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
TITOLO IV
Attività Amministrativa
Articolo 49
Obiettivi dell'attività amministrativa
1..Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2.Gli organi istituzionali dei Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3.Il Comune, allo scopo dì soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Articolo 50
Servizi pubblici comunali
1.Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni o servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Articolo 51
Forme digestione dei servizi pubblici
l.Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura dei servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;
g) a mezzo di affidamento diretto a cooperative sociali di tipo B.
2.Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3.Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4.I poteri, ad eccezione dei referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica. - torna all'indice -
Articolo 52
Aziende speciali
l.Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2.Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3.I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
Articolo 53
Struttura delle aziende speciali
l.Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2.Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3.Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4.Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in.presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5..Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.
6.Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7.Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
Articolo 54
Istituzioni
1.Le istituzioni sono organismi strumentali dei Comune, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2.Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.
3.Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4.Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed. il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5.Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
6.Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
Articolo 55
Società per azioni o a responsabilità limitata
1..li Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2.Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione dei Comune, unitariamente a quella degli altri enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3.L'atto costitutivo, lo.statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4.Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei. consumatori e degli utenti.
5.I Consiglieri comunali non possono.essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6.li Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7.Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
Articolo 56
Convenzioni
1.Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire , in modo coordinato servizi pubblici.
2.Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. - torna all'indice -
Articolo 57
Consorzi
1.Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2.A questo fine il Consiglio Comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.
3.La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 38, 2° comma del presente statuto.
4.Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto dei consorzio.
Articolo 58
Accordi di programma
1.Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l’azione coordinata dei Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.L'accordo di programma consistente nel consenso unanime dei Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali n° 267/2000.
3.Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
TITOLO V
Uffici e personale
CAPO I
Uffici
Articolo 59
Principi strutturali ed organizzativi
1..L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione dei lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Articolo 60
Organizzazione degli uffici e del personale
1.Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica dei personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione dì gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale (se nominato), al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2.Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4.Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati in modo da attuare il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. - torna all'indice -
Articolo 61
Regolamento degli uffici e dei servizi
l.Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi. il direttore, il segretario comunale e gli organi amministrativi.
2.I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore (se nominato), al Segretario Comunale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.L'organizzazione dei Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4.Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Articolo 62
Diritti e doveri dei dipendenti
1.I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore (se nominato), il segretario comunale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità conle quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo. esercizio delle libert&agr