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  AMMINISTRAZIONE >> Statuto
indice
Titolo I - Principi Generali
Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e loro attribuzioni
Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo I - Partecipazione e decentramento
Capo II - Associazionismo e volontariato
Capo III - Modalità di partecipazione
Capo IV - Difensore civico
Capo V - Procedimento amministrativo
Titolo IV - Attività Amministrativa
Titolo V - Uffici e Personale
Capo I - Uffici
Capo II - Personale Dirigente e Direttivo
Capo III - Il segretario Comunale
Capo IV - La responsabilità
Capo V - Finanza e contabilità
Titolo VI - Disposizioni Diverse
NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1
Autonomia

l.Il Comune di Segariu è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto. dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3.Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle che allo stesso vengono conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune, svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4.Il Comune rappresenta la comunità di Segariu nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto nei confronti della comunità internazionale.

Articolo 2
Finalità

1Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Segariu e ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2.Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali edeconomiche all’attività amministrativa
3.In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
          a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
          b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
          c) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà. sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nelquadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
          d) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
          e) Recupero, tutela e valorizzazione delle. risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali; .
          f) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziani;
          g) Promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
          h) Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani e delle infrastrutture .
          i) Tutela e promuove lo sviluppo del commercio, dell’agricoltura e dell’industria compatibilmente con il migliore assetto ambientale. Tutela i diritti dei cittadini in quanto consumatori di beni e servizi.
          l) Tutela e promuove l’agricoltura.
      m) Tutela il diritto alla salute, opera per l’attuazione di un efficiente sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, con particolare riferimento alla maternità, alla prima infanzia, ai minori ì, agli invalidi ed agli anziani.

Articolo 3
Vocazione internazionale

1.Il Comune persegue la finalità e i principi della carta europea delle liberta locali, e della Carta Europea delle autonomie locali, adottata dal Consiglio d’Europa.
2.Il Comune partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca anche attraverso la collaborazione tra comuni locali. a realizzare l'Europa dei popoli.
3.A questo fine opera per favorire i processi di integrazione .politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri enti territoriali. Nei modi stabiliti dal regolamento.
4.Il Comune, inoltre e favorisce iniziative di conoscenza. Cooperazione, scambio e gemellaggio, anche con istituzioni ed enti locali di paesi. extra comunitari, nei modi stabiliti dal regolamento.

Articolo 4
Territorio sede comunale, fascia tricoloree Stemma

1.La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, comprende lo stemma della Repubblica e sarà completato dallo stemma del Comune.
2.Lo stemma ed il gonfalone del Comune, tutt’ora in fase di studio e definizione, faranno parte integrante del presente statuto.
3.E' fatto divieto di riproduzione dello stemma per fini commerciali o politici. L 'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del comune per i soli fini di rappresentanza e sociali.
4.Il territorio del comune ha una estensione di 16,63 chilometri quadrati e confina con i comuni diFurtei, Guasila, Villamar.
5.Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale ubicata in via Municipio n. 11.
6.Il Comune conserva o ripristina la toponomastica originaria dei luoghi quale risulta dalla tradizione scritta ed orale.
7.La Giunta Comunale determina la denominazione da adottarsi secondo i criteri e le modalità previste nell'apposito regolamento.

Articolo 5
Pari opportunità

1Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e a tal fine promuova la costituzione della commissione “Pari Opportunità” ai sensi della legge 10 Aprile 1991 n. 125. - torna all'indice -

Articolo 6
Programmazione e cooperazione

l.Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e ,culturali operanti nel territorio.
2.Il Comune ricerca, in particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia e con la Regione.

Articolo 7
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2.Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura, spettacoli, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e rapporti con l'Unicef.
3.Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II
Ordinamento strutturale
CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Articolo 8
Organi

1.Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2.Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3.Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4.La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 9
Deliberazioni degli organi collegiali

1.Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando -venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione;dell'azione da questa svolta.
2.L 'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento degli organi suddetti.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità, in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane d'età.
4.I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10
Consiglio comunale

1.Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l' intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2.L 'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3.Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.
4.Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5.Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
6.Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente .ai principi di Pubblicità. trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
7.Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
8.Il Consiglio Comunale ispira la propria azione .al principio di solidarietà.

Articolo 11
Presidenza del Consiglio

Il Consiglio è presieduto dal sindaco.

Articolo 12
Altre competenze

1.Le sedute dei Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
2.La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, indetta dal Sindaco, viene effettuata entro 10 giorni dalla proclamazione.
3.Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, Il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capi gruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
4.In caso di impedimento permanente, decadenza. rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento dei Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino a la data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
5.In caso di dimissioni dei Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un Commissario. - torna all'indice -

Articolo 13
Commissioni

  • Il Consiglio può istituire, nel suo seno ,commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale ,assicurando la presenza ,in esse ,con diritto di voto ,di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
  • La composizioneed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento..
  • I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
  • Il consiglio Comunale in qualsiasi momento può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste .
  • Per la costituzione delle commissioni speciali ,la cui presidenza e riservata alle opposizioni ,trovano applicazione in quanto compatibili ,le norme dell’articolo precedente .
  • La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica.La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
  • la commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà diascoltare il Sindaco ,gli Assessori ,i Consiglieri,i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate .
  • la commissione speciale ,insediata dal presidente del Consiglio ,provvede alla nomina ,al suo interno del presidente.Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizioni.
  • Il sindaco o l’Assessore dallo stesso delegato risponde ,entro 30 giorni ,alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Articolo 14
Uso della lingua sarda in consiglio

1.,Nelle riunioni del Consiglio Comunale .può essere usata liberamente la lingua sarda.
2.E' . fatto obbligo al consigliere che si esprime in lingua sarda di effettuare la traduzione anche per sintesi, in lingua italiana, ove richiesto da un consigliere, da'un assessore o dal segretario comunale.
3.L'intervento in lingua italiana costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formazione degli atti ufficiali del Consiglio.
4.Negli eventuali resoconti consiliari integrali sarà riportato il testo della sintesi in lingua italiana.
5.La facoltà di cui al comma non dà diritti in nessun caso, a richiedere la sospensione o il rinvio dei lavori consiliari.

Articolo 15
Consiglieri

1..Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente, rispondono ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2.Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più!anziano di età.
3.Il Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione dei Consiglio Comunale.
4.I consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

Articolo 16
Diritti e doveri dei Consiglieri

1.I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2.Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3.I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, copia di atti e tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento' del proprio mandato: Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4.Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione dei Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 17
Gruppi consiliari

1.I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome dei capo gruppo. Qualora non,si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capi gruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2.1 Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3.Il regolamento deve prevedere la conferenza dei capi gruppo e le relativeattribuzioni.
4.1 capi gruppo consiliari hanno diritto di ottenere copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Articolo 18
Sindaco

1.Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2.Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, nella prima riunione, dopo la convalida dei Sindaco e dei Consiglieri eletti, pronunciando la seguente formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".
3.Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile del l'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce le direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4.Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza, e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5.Il Sindaco, sulla base degli indirizzistabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6.Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare e riorganizzare l’orario degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi, pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio del Comune, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
7.Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione. secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.
8.Al Sindaco. oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale Organo di amministrazione e di vigilanza, e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. - torna all'indice -

Articolo 19
Attribuzioni di amministrazione

1.Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; il conferimento delle deleghe ai singoli assessori deve essere comunicato al Consiglio Comunale ed agli altri organi previsti dalla legge e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
2.In particolare il Sindaco:
          a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa dei Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
          b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
          e) convoca i comizi per i referendum consultivi;
          d) adotta le ordinanze previste dalla legge.
          e) Nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
          f) Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
          g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuisce gli incarichi dirigenziali è quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

Articolo 20
Attribuzioni di vigilanza

1.Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi tutte le informazioni e gli atti anche riservati, e puòdisporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2.Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative , sull'intera attività del Comune.
3.Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi individuati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 21
Attribuzioni di organizzazione

1.Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
          a) stabilisce gli argomenti all'ordine del .giorno delle seduta del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede Provvede,alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
          b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
          c) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
          d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 22
Vice sindaco

1.Il Vice Sindaco. nominato tale dal Sindaco. è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza e/o impedimento del Sindaco.
2.In caso di assenza e/o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni vicariesono svolte da ciascuno degli altri assessori seguendo l'ordine di anzianità per età.

Articolo 23
La Giunta Comunale

l.La Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo dei Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2.La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
3.La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Articolo 24
Composizione

l.La Giunta è composta dal Sindaco e da numero 4 assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2.Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, in numero massimo di due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3.Non possono essere nominati Assessori esterni coloro che hanno partecipato alle ultime competizioni elettorali comunali risultando non eletti.
4.Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio Comunale. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni; possono invece intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.
5.Non possono fare parte contemporaneamente della Giunta assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al 2° grado. Non.possono parimenti far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parentied affini dei Sindaco fino al 3° grado.

Articolo 25
Nomina e revoca

1.Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2.Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge;
3.Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Articolo 26
Funzionamento della Giunta

1.La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2.Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3.Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la Giunta in sua vece.
4.Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5.A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta i funzionari del Comune, cittadini o autorità al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione. - torna all'indice -

Articolo 27
Competenze

1.La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.
2.La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressione del Consiglio e svolge attività propositiva é di impulso nei confronti dello stesso.
3.La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
           a) propone. al Consiglio i regolamenti;
           b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali.
          c) elabora le linee di indirizzo, e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
          d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
          e) modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
          f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici;
          g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
          h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
          i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituiscel'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.
         j) esercita, previa individuazione dei costi e determinazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo;
        k) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
         l) fissa. ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, ove esista, o il Segretario Comunale;
       m) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale, se nominato;
        n) autorizza il sindaco a resistere in giudizio in caso di controversie inerenti il comune, davanti agli organi giudiziari.

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
CAPO I
Partecipazione e decentramento

Articolo 28
Partecipazione popolare

1.Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
2.
Nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive a li interessati viene garantita la partecipazione secondo i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241
3.Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le forme e le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Articolo 29
Associazionismo

1.Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2.A tal fine,. la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.
3.Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello, statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4.Non è ammesso ilriconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5.Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.
6.Il Comuneincentiva la costituzione della consulta degli anziani e ne promuove l'attività.
7.Il Comune promuove la costituzione della Commissione Pari Opportunità, ai sensi del 3 febbraio 93 n. 29.

Articolo 30
Diritti delle associazioni

1.Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante, o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2.Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3.I pareri devonopervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a dieci giorni.

Articolo 31
Contributi alle associazioni

1.Il Comune può erogare alle associazioni costituite senza fini di lucro, (no profit), a esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2.Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito, salvo una contribuzione a carico delle stesse per le spese derivanti dall'uso delle strutture (utenze elettriche, utenze idriche, pulizia, ecc.).
3.Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente, è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4.Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5.Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Articolo 32
Volontariato

1.Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2.Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collabora a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3.Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico. - torna all'indice -

CAPO III
Modalità di partecipazione

Articolo 33
Consultazioni

1.L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2.Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 34
Petizioni

1..Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2.La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
3.A tutte le petizioni viene garantita risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
4.L'esame delle singole petizioni compete alla Giunta o al Consiglio Comunale che dovrà fornire risposta scritta ai primi tre firmatari o all'eventuale rappresentante designato dai firmatari, entro trenta giorni.
5.Tutte le petizioni indirizzate al sindaco su argomenti riguardanti l'attività del Comune devono ricevere risposta scritta da parte dei sindaco o dell’assessore competente entro 30 gg. dalla data dei ricevimento.

Articolo 35
Istanze e Proposte

1.Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a sessanta avanzi al Sindaco istanze o proposta per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali istanze o proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro venti giorni dal ricevimento.
2.L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza o della proposta.
3.Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 36
Referendum

1..Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle previste al successivo punto, possono essere indetti referendum consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2.Non possono essere indetti referendum in materia di finanza comunale, tributi locali e tariffe, di personale, di organizzazione degli uffici e dei servizi, di nomine e designazioni e delle attività amministrative vincolate da leggi statati o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Non sono altresì ammessi referendum abrogativi di atti politici e di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini. Le norme dello Statuto Comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire il parere dei cittadini sulle proposte di modifica o integrazione.
3.I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il 25% dei cittadini che risultino iscritti nelleliste elettorali al momento della raccolta delle firme.
4.Il quesito.da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5.Il referendum non possono aver.luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
6.Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalitàdi raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
7.Nei referendum abrogativi,. l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o della parte di esso sottoposto a referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale adotta gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti dei referendum ed eventualmente la disciplina sostitutiva degli atti abrogati in conformità a quanto stabilito dalla consultazione referendaria.
8.Nei referendum consultivi il Consiglio Comunale deve prendere atto formalmente dei risultato della consultazione referendaria entro due mesi dalla proclamazione dei risultati decidendo in merito. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivata.
9.Non si procede agli adempimenti dei comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo dei cittadini aventi diritto al voto. In caso di consultazioni valide si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi espressi.
10.Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale non può assumere decisioni contrastanti con la proposta. - torna all'indice -

Articolo 37
Accesso agli atti

1.I cittadini hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
2.Sono sottratti alla consultazione gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. Sono inoltre individuati nel regolamento le categorie degli atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela della riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
3.In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge o le norme regolamentari che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
4.Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
5.Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini singoli o associati di ottenere il rilascio degli atti o provvedimenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione ricerca e visura, fatte salve le disposizioni sul bollo.

Articolo 38
Diritto di informazione

l.Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.La pubblicazione avviene mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi a ciò destinati.
3.L'affissione viene curata dal Segretario Comunale, che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4.Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5.Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6.Per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli appositi spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

CAPO IV
Difensore Civico

Articolo 39
Nomina

l.Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.
2.La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.
3.Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento dei successore.
4.Non può essere nominato Difensore Civico:
           a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
               b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali,. i membri dei il comitato di controllo e i ministri di culto.
              c) coloro che siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative comunali, provinciali o regionali,
             d) i dipendenti del Comune, in servizio o in quiescenza da meno di un quinquennio, gli amministratori e dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
            e) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
            f) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il terzo grado con amministratori dei Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

Articolo 40
Decadenza

1.Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne ostacolerebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.
2.La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3.Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dai 2/3 dei Consiglieri.
4.In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Articolo 41
Funzioni

1.Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2.Il Difensore Civico deve intervenire, dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene sia stato violata la legge, lo statuto od i regolamenti.
3.Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme della legge.
4.Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a, tutti i cittadini, siano riconosciuti i medesimi diritti.
5.Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a chiunque si rivolga a lui.

Articolo 42
Facoltà e prerogative

1..L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2.Il Difensore Civico, nell'esercizio dei suo mandato, può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3.Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizia, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4.Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito dei proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.
5.Il Difensore Civico può altresì invitare l'Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6.E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica Amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private e appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni. - torna all'indice -

Articolo 43
Relazione annuale

1.Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene piùopportuni allo scopo di eliminarle.
2.Il Difensore Civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei.servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3.La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
4.Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.

Articolo 44
Indennità di funzione

l.Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo viene stabilito all'atto della nomina.

CAPO V
Procedimento amministrativo

Articolo 45
Diritto di intervento nei procedimenti

1.Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo e sia coinvolto in un procedimento amministrativo ha la facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2.L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Articolo 46
Procedimenti ad istanza di parte

1.Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può richiedere di essere sentito dal Funzionario o dal l'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2.Il Funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3.Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore ai sessanta giorni.
4.Nel caso l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5.Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 47
Procedimenti ad impulso di ufficio

1.Nel caso di procedimenti ad impulso di ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine, non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2.I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3.Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.

Articolo 48
Determinazione del contenuto dell'atto

1.In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV
Attività Amministrativa

Articolo 49
Obiettivi dell'attività amministrativa

1..Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2.Gli organi istituzionali dei Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3.Il Comune, allo scopo dì soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 50
Servizi pubblici comunali

1.Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni o servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 51
Forme digestione dei servizi pubblici

l.Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
          a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;
          b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
          c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
          d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
          e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura dei servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
          f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;
          g) a mezzo di affidamento diretto a cooperative sociali di tipo B.
2.Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3.Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4.I poteri, ad eccezione dei referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica. - torna all'indice -

Articolo 52
Aziende speciali

l.Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2.Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3.I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 53
Struttura delle aziende speciali

l.Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2.Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3.Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4.Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in.presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5..Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.
6.Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7.Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Articolo 54
Istituzioni

1.Le istituzioni sono organismi strumentali dei Comune, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2.Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.
3.Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4.Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed. il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5.Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
6.Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Articolo 55
Società per azioni o a responsabilità limitata

1..li Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2.Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione dei Comune, unitariamente a quella degli altri enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3.L'atto costitutivo, lo.statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4.Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei. consumatori e degli utenti.
5.I Consiglieri comunali non possono.essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6.li Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7.Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 56
Convenzioni

1.Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire , in modo coordinato servizi pubblici.
2.Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. - torna all'indice -

Articolo 57
Consorzi

1.Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2.A questo fine il Consiglio Comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.
3.La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 38, 2° comma del presente statuto.
4.Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto dei consorzio.

Articolo 58
Accordi di programma

1.Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l’azione coordinata dei Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.L'accordo di programma consistente nel consenso unanime dei Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali n° 267/2000.
3.Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale
CAPO I
Uffici

Articolo 59
Principi strutturali ed organizzativi

1..L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
          a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
          b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
          c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
          d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione dei lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 60
Organizzazione degli uffici e del personale

1.Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica dei personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione dì gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale (se nominato), al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2.Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4.Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati in modo da attuare il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. - torna all'indice -

Articolo 61
Regolamento degli uffici e dei servizi

l.Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi. il direttore, il segretario comunale e gli organi amministrativi.
2.I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore (se nominato), al Segretario Comunale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.L'organizzazione dei Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4.Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 62
Diritti e doveri dei dipendenti

1.I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore (se nominato), il segretario comunale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità conle quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo. esercizio delle libert&agr