Il Consiglio è presieduto dal sindaco.
1.Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
2.Nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive a li interessati viene garantita la partecipazione secondo i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241
3.Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le forme e le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
CAPO II
Associazionismo e volontariato
Articolo 29
Associazionismo
1.Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2.A tal fine,. la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.
3.Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello, statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4.Non è ammesso ilriconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5.Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.
6.Il Comuneincentiva la costituzione della consulta degli anziani e ne promuove l'attività.
7.Il Comune promuove la costituzione della Commissione Pari Opportunità, ai sensi del 3 febbraio 93 n. 29.
Articolo 30
Diritti delle associazioni
1.Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante, o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2.Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3.I pareri devonopervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a dieci giorni.
Articolo 31
Contributi alle associazioni
1.Il Comune può erogare alle associazioni costituite senza fini di lucro, (no profit), a esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2.Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito, salvo una contribuzione a carico delle stesse per le spese derivanti dall'uso delle strutture (utenze elettriche, utenze idriche, pulizia, ecc.).
3.Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente, è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4.Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5.Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Articolo 32
Volontariato
1.Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2.Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collabora a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3.Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico. - torna all'indice -
CAPO III
Modalità di partecipazione
Articolo 33
Consultazioni
1.L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2.Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Articolo 34
Petizioni
1..Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2.La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
3.A tutte le petizioni viene garantita risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
4.L'esame delle singole petizioni compete alla Giunta o al Consiglio Comunale che dovrà fornire risposta scritta ai primi tre firmatari o all'eventuale rappresentante designato dai firmatari, entro trenta giorni.
5.Tutte le petizioni indirizzate al sindaco su argomenti riguardanti l'attività del Comune devono ricevere risposta scritta da parte dei sindaco o dell’assessore competente entro 30 gg. dalla data dei ricevimento.
Articolo 35
Istanze e Proposte
1.Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a sessanta avanzi al Sindaco istanze o proposta per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali istanze o proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro venti giorni dal ricevimento.
2.L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza o della proposta.
3.Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Articolo 36
Referendum
1..Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle previste al successivo punto, possono essere indetti referendum consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2.Non possono essere indetti referendum in materia di finanza comunale, tributi locali e tariffe, di personale, di organizzazione degli uffici e dei servizi, di nomine e designazioni e delle attività amministrative vincolate da leggi statati o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Non sono altresì ammessi referendum abrogativi di atti politici e di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini. Le norme dello Statuto Comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire il parere dei cittadini sulle proposte di modifica o integrazione.
3.I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il 25% dei cittadini che risultino iscritti nelleliste elettorali al momento della raccolta delle firme.
4.Il quesito.da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5.Il referendum non possono aver.luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
6.Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalitàdi raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
7.Nei referendum abrogativi,. l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o della parte di esso sottoposto a referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale adotta gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti dei referendum ed eventualmente la disciplina sostitutiva degli atti abrogati in conformità a quanto stabilito dalla consultazione referendaria.
8.Nei referendum consultivi il Consiglio Comunale deve prendere atto formalmente dei risultato della consultazione referendaria entro due mesi dalla proclamazione dei risultati decidendo in merito. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivata.
9.Non si procede agli adempimenti dei comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo dei cittadini aventi diritto al voto. In caso di consultazioni valide si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi espressi.
10.Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale non può assumere decisioni contrastanti con la proposta. - torna all'indice -
Articolo 37
Accesso agli atti
1.I cittadini hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
2.Sono sottratti alla consultazione gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. Sono inoltre individuati nel regolamento le categorie degli atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela della riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
3.In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge o le norme regolamentari che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
4.Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
5.Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini singoli o associati di ottenere il rilascio degli atti o provvedimenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione ricerca e visura, fatte salve le disposizioni sul bollo.
Articolo 38
Diritto di informazione
l.Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.La pubblicazione avviene mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi a ciò destinati.
3.L'affissione viene curata dal Segretario Comunale, che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4.Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5.Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6.Per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli appositi spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
CAPO IV
Difensore Civico
Articolo 39
Nomina
l.Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.
2.La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.
3.Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento dei successore.
4.Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali,. i membri dei il comitato di controllo e i ministri di culto.
c) coloro che siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative comunali, provinciali o regionali,
d) i dipendenti del Comune, in servizio o in quiescenza da meno di un quinquennio, gli amministratori e dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
f) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il terzo grado con amministratori dei Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.
Articolo 40
Decadenza
1.Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne ostacolerebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.
2.La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3.Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dai 2/3 dei Consiglieri.
4.In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.
Articolo 41
Funzioni
1.Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2.Il Difensore Civico deve intervenire, dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene sia stato violata la legge, lo statuto od i regolamenti.
3.Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme della legge.
4.Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a, tutti i cittadini, siano riconosciuti i medesimi diritti.
5.Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a chiunque si rivolga a lui.
Articolo 42
Facoltà e prerogative
1..L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2.Il Difensore Civico, nell'esercizio dei suo mandato, può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3.Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizia, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4.Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito dei proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.
5.Il Difensore Civico può altresì invitare l'Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6.E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica Amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private e appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni. - torna all'indice -
Articolo 43
Relazione annuale
1.Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene piùopportuni allo scopo di eliminarle.
2.Il Difensore Civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei.servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3.La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
4.Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.
Articolo 44
Indennità di funzione
l.Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo viene stabilito all'atto della nomina.
CAPO V
Procedimento amministrativo
Articolo 45
Diritto di intervento nei procedimenti
1.Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo e sia coinvolto in un procedimento amministrativo ha la facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2.L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Articolo 46
Procedimenti ad istanza di parte
1.Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può richiedere di essere sentito dal Funzionario o dal l'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2.Il Funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3.Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore ai sessanta giorni.
4.Nel caso l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5.Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 47
Procedimenti ad impulso di ufficio
1.Nel caso di procedimenti ad impulso di ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine, non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2.I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3.Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.
Articolo 48
Determinazione del contenuto dell'atto
1.In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
TITOLO IV
Attività Amministrativa
Articolo 49
Obiettivi dell'attività amministrativa
1..Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2.Gli organi istituzionali dei Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3.Il Comune, allo scopo dì soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Articolo 50
Servizi pubblici comunali
1.Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni o servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Articolo 51
Forme digestione dei servizi pubblici
l.Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dei servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura dei servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;
g) a mezzo di affidamento diretto a cooperative sociali di tipo B.
2.Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3.Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4.I poteri, ad eccezione dei referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica. - torna all'indice -
Articolo 52
Aziende speciali
l.Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2.Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3.I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
Articolo 53
Struttura delle aziende speciali
l.Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2.Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3.Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4.Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in.presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5..Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.
6.Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7.Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
Articolo 54
Istituzioni
1.Le istituzioni sono organismi strumentali dei Comune, privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2.Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.
3.Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4.Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed. il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5.Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
6.Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
Articolo 55
Società per azioni o a responsabilità limitata
1..li Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2.Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione dei Comune, unitariamente a quella degli altri enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3.L'atto costitutivo, lo.statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4.Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei. consumatori e degli utenti.
5.I Consiglieri comunali non possono.essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6.li Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7.Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
Articolo 56
Convenzioni
1.Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire , in modo coordinato servizi pubblici.
2.Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. - torna all'indice -
Articolo 57
Consorzi
1.Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2.A questo fine il Consiglio Comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.
3.La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 38, 2° comma del presente statuto.
4.Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto dei consorzio.
Articolo 58
Accordi di programma
1.Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l’azione coordinata dei Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.L'accordo di programma consistente nel consenso unanime dei Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali n° 267/2000.
3.Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
TITOLO V
Uffici e personale
CAPO I
Uffici
Articolo 59
Principi strutturali ed organizzativi
1..L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione dei lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Articolo 60
Organizzazione degli uffici e del personale
1.Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica dei personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione dì gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale (se nominato), al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2.Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4.Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati in modo da attuare il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. - torna all'indice -
Articolo 61
Regolamento degli uffici e dei servizi
l.Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi. il direttore, il segretario comunale e gli organi amministrativi.
2.I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore (se nominato), al Segretario Comunale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.L'organizzazione dei Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4.Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Articolo 62
Diritti e doveri dei dipendenti
1.I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore (se nominato), il segretario comunale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità conle quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo. esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4.L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5.Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed, all'emanazione delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
CAPO II
Personale dirigente e direttivo
Articolo 63
Direttore generale
1.Il Comune può convenzionarsi con altri Enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.
2.L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
3.La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore Generale. i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi tra gli Enti convenzionati e quanto altro necessario per disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolandone nel contempo i rapporti con il Segretario Comunale.
4.Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, il Sindaco, può attribuire le relative funzioni al Segretario Comunale.
5.Compete in questo caso al Segretario Comunale un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico.
Articolo 64
Compiti del Direttore Generale
l.Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi a gli obbiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2.Il Direttore Generale sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare nel rispetto, delle autonome prerogative e competenze degli stessi.
3..La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni caso di grave negligenza.
Articolo 65
Funzioni del Direttore Generale
l.Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2.Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite, dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari.
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili di servizio;
f) emana gli atti di esecuzione, delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili di servizio;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e là distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
j) Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Articolo 66
Responsabili degli uffici e dei servizi
1.Il Sindaco definisce ed attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica . e di. congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
2.Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella dei mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente.
3.Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
4.Il Comune può associarsi con altri Enti Locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
5.I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero, dal segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
6.Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
Articolo 67
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1.I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti , approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa nei casi in cui i budget siano affidati ai responsabili di servizio e qualora gli impegni vengano adottati in conseguenza di specifiche delibere di indirizzo della Giunta.
2.Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono la responsabilità dei relativi procedimenti;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di' ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le , altre ordinanze previste da norme di legge. o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del T.U 267/2000;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti dei personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e dei Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore Generale (se nominato);
j) forniscono al Direttore (se nominato) nei termini di cui al regolamento di contabilità ali elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione.
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario. le ferie. i recuperi. le missioni . dei personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Comunale e dal Sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
m) rispondono nei confronti dei Direttore Generale,(se nominato) dei mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
3.Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
4.Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione riserva, riforma o revoca da parte dei Sindaco.
5.In caso di inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati il Sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e incarica il segretario comunale o un altro responsabile di servizio, di predisporre gli atti dovuti, ove l'inerzia permanga ulteriormente.
6.E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di responsabile dei servizi, ove ne ricorrano i presupposti.
7.I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano:
a) la puntuale attuazione dei programmi e degli obiettivi consentendo che l'azione amministrativa si svolga agevolmente.
b) l'impegno necessario per favorire una visione più orizzontale dei problemi, ricercando modelli organizzativi che consentano il costante coordinamento delle varie attività tecniche o specifiche infunzione del raggiungimento dei vari obiettivi. motivando i collaboratori perché agiscano come una squadra all'interno della quale i risultati complessivi saranno più importanti di quelli individuali, per cui ognuno porterà le proprie capacità professionali ed intellettuali al servizio del lavoro di tutti gli altri.
c) l'organizzazione del lavoro superando la vecchia concezione settoriale con quella “aziendale" flessibile.
d) Il coordinamento dei lavoro per il raggiungimento degli obiettivi attraverso l'efficienza, l'efficacia e l'economicità al fine di rispondere alla tempistica attesa dall'organo politico.
8.I responsabili dei servizi collaborano con il segretario comunale al coordinamento degli interventi necessari all'attuazione dei programmi, degli obiettivi e delle attività dell'ente, studiano e propongono al segretario le semplificazioni procedurali e le innovazioni tecnologiche ritenute utili per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
Articolo 68
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
1.La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con, contratto a , tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2.Nel caso di vacanza dei posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del T.U 267/2000.
3.I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato. salvo che non lo acconsentano apposite norme di legge. - torna all'indice -
Articolo 69
Collaborazioni esterne
1.Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata dei programma, ed i criteri per la determinazione dei relativo trattamento economico.
Articolo 70
Ufficio di indirizzo e di controllo
1.Il regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 90 del T. U sull’ ordinamento degli enti locali n.267/2000.
CAPO III
Il Segretario Comunale
Articolo 71
Segretario Comunale
l.Il Segretario Comunale è nominato dal ,Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2.Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3.Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4.Il Segretario Comunale può essere revocato dall'incarico nei casi stabiliti dalla legge.
Articolo 72
Funzioni del Segretario Comunale
1..Il Segretario Comunale ha compiti di collaborazione, consulenza e assistenza nei confronti degli organi del Comune in ordine alla ,conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2.Il Segretario Comunale assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti e orali e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
3. Il Segretario Comunale, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta ne cura la verbalizzazione.
4.Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
5.Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
6.Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario Comunale definisce, su proposta dei responsabili degli uffici e dei servizi e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione'dei conseguenti provvedimenti.
7.Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
8.Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.
9.Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'Ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco ` nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.
10.Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni dei Consiglio e della Giunta soggette a controllo ai sensi dell'art. 29 della. legge regionale 13 dicembre 1994, n,38 coordinata con la legge regionale 13 gennaio 1995. n. 4 come modificato dalla legge regionale 24 febbraio 1998, n. 7.
11.Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
12.Il Segretario Comunale roga i contratti,del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
13.Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno definite contestualmente alla nomina dei Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
14.Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.
15.Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
Articolo 73
Vice Segretario Comunale
1.La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale per lo svolgimento di funzioni vicarie dei Segretario Comunale e per la sua sostituzione in caso di assenza o impedimento.
2.Il Vice Segretario Comunale, se nominato, può prendere parte quale collaboratore dei Segretario alle sedute della Giunta e del Consiglio.
CAPO IV
La responsabilità
Articolo 74
Responsabilità verso il Comune
1.Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi di servizio.
2.Il Sindaco,il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3.Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Articolo 75
Responsabilità verso terzi
1.Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che,. nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma dei precedente articolo.
3.La responsabilità personale dell'amministratore, dei Segretario, del Direttore o dei dipendente che abbia violato i diritti dei terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4.Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso. - torna all'indice -
Articolo 76
Responsabilità dei contabili
1.Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca senza legale autorizzazione, nel maneggio dei denaro dei Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle nonne di ,legge e di regolamento.
CAPO V
Finanza e contabilità
Articolo 77
Ordinamento
l.L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2.Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.Il Comune in conformità delle leggi vigenti in materia, è alt resi titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Articolo 78
Attività finanziaria dei Comune
l.Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per i servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o per regolamento.
2.I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi indispensabili.
3.Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4.Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività ' stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Articolo 79
Amministrazione dei beni comunali
1.Il .Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali dei Comune da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitariamente al Segretario e al ragioniere dei Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
2.I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi dei titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canone la cui tariffa è decisa dalla Giunta Comunale. Detti beni possono essere concessi anche in comodato gratuito per la promozione di attività occupazionali o sociali, nei casi espressamente previsti nell'apposito regolamento.
3.Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento dei patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Articolo 80
Bilancio comunale
1.L'ordinamento contabile dei Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2.La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini dì competenza. deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalla legge. osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3.Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4.Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto dì regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte dei responsabile dei servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
Articolo 81
Rendiconto della gestione
1.I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il conto dei patrimonio.
2.Il rendiconto è deliberato ' dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3.La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 82
Attività contrattuale
1.Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2.La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile dei procedimento di spesa.
3.La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire l'oggetto la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Articolo 83
Collegio dei revisori dei conti
1.Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2.L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura il carica tre anni, è rieleggibile per una volta sola ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3.L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4.Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5.L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente; ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6.L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza de mandatario e del buon padre di famiglia. - torna all'indice -
Articolo 84
Tesoreria
l.Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale. versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il.tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro dieci giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2.I rapporti dei Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Articolo 85
Controllo economico della gestione
1.I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2.Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
TITOLO VI
Disposizioni diverse
Articolo 86
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni Provinciali
l.Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni Provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2.L'iniziativa deve essere, assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; salvo diversa maggioranza prevista dalla legge regionale.
Articolo 87
Pareri obbligatori
1.Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 139 del T.U sull’ordinamento degli enti locali n.267/2000.
2.Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni. il Comune può prescindere dal parere.
Articolo 88
I Regolamenti
1.Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla Legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2.Prima della loro adozione gli schemi di regolamento sono dépositati per quindici giorni presso l'ufficio di segreteria dell'ente e dei deposito deve essere dato congruo avviso al pubblico con avviso pubblicato all'albo pretorio e con ogni altra forma utile e disponibile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e proposte in merito, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3.Il regolamento viene pubblicato, dopo l'adozione, per quindici giorni, all'albo pretorio comunale e, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventa esecutivo il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
NORME TRANSITORIE, E FINALI
Articolo 89
Entrata in vigore dello Statuto
l.Lo Statuto Comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo 1 Pretorio Comunale.
2.Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio.
3.Le modificazioni allo statuto possono essere proposto dal Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di uno o più consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predetto e dei relativi allegati almeno dieci giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
4.Il Consiglio Comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel comune e degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla giunta l'esecuzione.
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