AVVISO AI CACCIATORI
Pubblicata il 28/02/2024
Si ricorda che il cacciatore è tenuto a consegnare al Comune di residenza, a fine annata venatoria e comunque entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno, l’originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti.
Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza con le stesse modalità sopra descritte.
In caso di mancata consegna, o anche d’incompleta trascrizione dei dati, sarà applicata la sanzione di €.103,30 di cui all’art.74 comma 5 della L.R. 23/98.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Paola Erriu
Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza con le stesse modalità sopra descritte.
In caso di mancata consegna, o anche d’incompleta trascrizione dei dati, sarà applicata la sanzione di €.103,30 di cui all’art.74 comma 5 della L.R. 23/98.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Paola Erriu