TARSU - Tassa rifiuti

Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

DI COSA SI TRATTA

L'applicazione del tributo per il servizio è disciplinato dal Regolamento Comunale, approvato con delibera di C.C. n. n.45 del 31.05.1995, nonché dal D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni. La tassa è il corrispettivo che il cittadino/utente è tenuto a pagare per il servizio di raccolta asportazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, domestici e non domestici.

CHI DEVE PAGARE

Il cittadino/contribuente è tenuto al pagamento della TARSU qualora occupi o detenga locali o aree a qualsiasi uso adibito esistenti sul territorio comunale semprechè sia stato attività il servizio di raccolta o comunque reso in maniera continuativa. Non sono soggetti alla tassa i locali e/o le aree che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono produrre rifiuti e più in particolare quelli ove viene una sporadica presenza dell'uomo.

COME FARE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrIsponde autonoma obbligazione tributaria.  L'obbligo decorre dal primo bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione. La tassa è calcolata sulla base della superficie dei locali e/o aree occupate, della categoria di riferimento per destinazione d'uso e delle tariffe determinate dall'Ente, cui vanno aggiunte le addizionali erariali ed il tributo provinciale (nelle misure rispettivamente del 10% e 5%).

Il cittadino/contribuente è tenuto pertanto a comunicare all'ufficio l'inizio dell'occupazione di locali entro il 20 gennaio successivo alla prima occupazione. La denuncia comporterà l'iscrizione al ruolo (elenco nominativo di contribuenti)  della Tassa smaltimento rifiuti.

VALIDITA'

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità sono rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali, alla loro superificie e destinazione che comporti un un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione della riscossione del tributo.
Nel caso di cessazione per effetto di variazioni anagrafiche di cessazione di licenze commerciali o per altri motivi, occorre presentare tempestivamente all'ufficio Tributi apposita denuncia di cessazione, ed avrà efficacia dal primo bimestre solare successivo determinando altresì il diritto al rimborso della tassa eventualmente pagata in eccedenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto legislativo 507/93;
  • Regolamento Comunale

TARIFFE Anno 2011:

per l'anno 2012 vengono riconfermate le tariffe precedentemente adottate con delibera di G.M. n. 130 del 29/12/2011 

 

DOCUMENTAZIONE

Modulo Denuncia TARSU Abitazione denuncia abitazione
Modulo Denuncia TARSU Altri Locali denuncia altri locali
Modulo Riduzione Unico Occupante rid unico occup
Modulo Riduzione Casa a Disposizione rid casa disposiz
Modulo Riduzione Portatore di Handicap rid handicap
Anno 2012-Modulo Riduzione Speciale Famiglie rid spec famiglie
Anno 2012-Modulo Riduzione Speciale Imprese rid spec imprese
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