TARES
SCADENZE TARES 2013 - 16 dicembre 2013 Premesso che: 1^ rata: 30 settembre 2013 (acconto); - Per quanto riguarda la 1^ e la 2^ rata in acconto si è già provveduto ad inviare gli avvisi di pagamento tramite la società Equitalia Sevizi |
Tassa Rifiuti e Servizi (TARES)
INFORMATIVA TARES ANNO 2013
Dal 1° gennaio 2013 la normativa statale ha stabilito l’entrata in vigore della TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e smi)
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013èsoppressa la TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI(TARSU, ) compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (Addizionale ECA)
Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono :
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale,
- maggiorazione per i costi dei servizi indivisibiliDA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO(costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.)
Per l’anno 2013 alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione standard di 0,30 euro al mq che dovrà essere versata direttamente allo stato, unitamente all’ultima rata, con modello F/24
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per l’anno 2013 i comuni possono utilizzare, per le rate in acconto, le stesse modalita’ di pagamento gia’ utilizzate per tarsu e tia ad eccezione dell’ultima rata - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della tarsu, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi
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per l’anno 2013 i pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di tares, per l’anno 2013;
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trattandosi di TRIBUTO, come per la TARSU, non viene applicata l’IVA sull’importo della tariffa, calcolata come di seguito riportato
1) COME SI CALCOLA LA TARES
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile (nucleo familiare/superficie)
MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE
A) TRIBUTO - Es: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:
(150 mq X “tariffa fissa unitaria” €/mq_____ X giorni / 365) (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa variabile” pari a € /nucleo familiare ______ X giorni / 365 = Tariffa
B) MAGGIORAZIONE tariffa per servizi indivisibili comunali DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO CON MODELLO F/24 pari ad € 0,30/mq : calcolo (150 mq X “maggiorazione standard” € 0,30/mq ) = Maggiorazione
MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
(classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)
A) TRIBUTO - Es: negozio (cat. 13/30) di mq. 120:calcolo(120 X “tariffa fissa unitaria” della categoria 13 €/mq_____ X giorni / 365) (120 X “tariffa variabile unitaria” categoria 13 €/mq_____X giorni / 365) = Tariffa
B) MAGGIORAZIONE tariffa per servizi indivisibili comunali DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO CON MODELLO F/24 pari ad € 0,30/mq: calcolo (120 mq X “maggiorazione standard” € 0,30/mq) = Maggiorazione
N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine aggiungere :
- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2) PER QUALE SUPERFICIE SI VERSA IL TRIBUTO
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la superficiedelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU),
3) PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO
Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse a lsuolo chiuse o chiudibili verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o distrutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi- fatte salve le esenzioni di cui alla successiva lettera d punti a e b-;
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- Sono escluse dal tributo:
a) leareescopertepertinenzialioaccessorieaciviliabitazioni,qualiibalconiele terrazzescoperte,i posti autoscoperti,i cortili,igiardini ei parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4) DICHIARAZIONE TARES -
-Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.
- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tares entro il termine di 60 gg (termine stabilito da regolamento tares comunale – art. 31 comma 1)dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.
- Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro il termine di 60 gg)
5) VERSAMENTI
- 1^ rata- pari al 37,50% dell’importo dovuto per l’anno 2012con la vecchia TARSU -scadenza di versamento -30 SETTEMBRE 2013 -
- 2^ rata pari al 37,50%dell’importo dovutoper l’anno 2012con la vecchia TARSU -scadenza di versamento– ottobre2013 -
- 3^ rata- a saldo pari al conguaglio dovuto con l’applicazione della nuova TARES dedotte le rate in acconto di settembre e ottobre , scadenza versamento entro il 16.12.2013.
SI EVIDENZIA inoltre che entro il 16 dicembre 2013 , in aggiunta ai presenti versamenti, va versata, DIRETTAMENTE ALLO STATO, CON MODELLO F/24, LA MAGGIORAZIONE PARI AD€ 0,30/MQ, calcolata come riportato al precedente punto 1 lettera B)
Deliberazione di C. C. n° 25 del 19.7.2013, che stabilisce il numero delle rate e le scadenze.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a :
-SERVIZI finanziari del Comune di Segariu telef. 070-9305011 –
-mail: ragioneria.segariu@tiscali.it
-Sigg. Mario Ardu – responsabile del servizio ragioneria e tributi
Scano Elisa – impiegata amministrativa servizio ragioneria e tributi.
Delibera n° 31 del 14.11.13 - approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARES - TARIFFE TARES
Delibera approvazione regolamento
Regolamento
Regolamento AGGIORNATO
Modulo Denuncia TARES
Delibera n° 42 del 29.11.12 - agevolazioni TARES