TARES

AVVISO

AGEVOLAZIONI TARES - ANNO 2013

SCADENZA PROROGATA AL 20/12/2013 - Avviso completoavviso proroga

Si informano i contribuenti che in data 15.12.2013 scadono i termini per presentare la domanda per ottenere le agevolazioni sulla tassa rifiuti approvate per l’anno 2013 per le seguenti utenze:

UTENZE DOMESTICHE:
1) Riduzione del 20%, per le famiglie composte da 4 persone e con ISEE anno 2012 inferiore a euro 9.000,00;
2) Riduzione del 30%, per le famiglie composte da 5 o più persone e con ISEE anno 2012 inferiore a euro 9.000,00;

UTENZE NON DOMESTICHE
- Riduzione del 10% per i contribuenti che devono pagare una tassa in misura superiore al 70% di quella che sarebbe dovuta con l’applicazione delle tariffe della vecchia TARSU in vigore nell’anno 2012;

Si informa infine che i Moduli di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio tributi e
sul sito internet del Comune .

Delibera n° 42 del 29.11.12 - Agevolazioni TARES DELIBERA AGEVOLAZIONI 
Avviso in formato PDF avviso 
Modulo Utenze Domestiche ut domestiche
Modulo Utenze NON Domestiche ut non domestiche

 
 

SCADENZE TARES 2013 - 16 dicembre 2013

Premesso che:
-L’art. 14 D.L. 201/2011 ha introdotto con decorrenza 1° gennaio 2013 l’entrata in vigore del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, in sostituzione della tassa rifiuti solidi urbani TARSU;
-L’art. 10 D.L. 35/2013ha modificato le modalità di versamento del tributo derogando il comma 35 dell’art 14 già modificato dalla legge di stabilità n. 228/2012;
- In data 19/07/2013 il Consiglio Comunale con delibera n. 24 ha approvato il regolamento per l’applicazione del tributo;
- In data 14/11/2013il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Finanziario attestante il costo del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le relative tariffe per l’anno 2013;
- In data 14/11/2013 il Consiglio Comunale ha variato le scadenze delle singole rate posticipando la scadenza della rata saldo dal 16 dicembre 2013 al 31 marzo 2014;
- Per cui, per l’anno 2013 il pagamento del tributo TARES deve avvenire in n. 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1^ rata: 30 settembre 2013 (acconto);
2^ rata: 31 ottobre 2013 (acconto);
3^ rata: 16 dicembre 2013 (versamento della sola maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato - acconto);
4^ rata: 31 marzo 2014 (saldo);

- Per quanto riguarda la 1^ e la 2^ rata in acconto si è già provveduto ad inviare gli avvisi di pagamento tramite la società Equitalia Sevizi 
- Per quanto riguarda la 3^ rata occorre provvedere entro il 16 dicembre 2013 ad effettuare il versamento a titolo di Tributo Servizi riservata allo Stato utilizzando il mod. di versamento F24 precompilato, utilizzabile presso qualsiasi sportello bancario o postale, inviato ai contribuenti insieme all'avviso di pagamento;
- Infine per quanto riguarda la 4^ rata a saldo TARES da versare entro il 31 marzo 2014, verrà inviato successivamente altro avviso con allegato altro modello F24.

Tassa Rifiuti e Servizi (TARES)

INFORMATIVA TARES ANNO 2013

Dal 1° gennaio 2013 la normativa statale ha stabilito l’entrata in vigore della TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e smi)
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013èsoppressa la TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI(TARSU, ) compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (Addizionale ECA)

Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono :

  • copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale,
  • maggiorazione per i costi dei servizi indivisibiliDA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO(costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.)

Per l’anno 2013 alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione standard di 0,30 euro al mq che dovrà essere versata direttamente allo stato, unitamente all’ultima rata, con modello F/24

  • per l’anno 2013 i comuni possono utilizzare, per le rate in acconto, le stesse modalita’ di pagamento gia’ utilizzate per tarsu e tia ad eccezione dell’ultima rata - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della tarsu, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi
  • per l’anno 2013 i pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di tares, per l’anno 2013;
  • trattandosi di TRIBUTO, come per la TARSU, non viene applicata l’IVA sull’importo della tariffa, calcolata come di seguito riportato

1) COME SI CALCOLA LA TARES

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile (nucleo familiare/superficie)

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

A) TRIBUTO - Es: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:

(150 mq X “tariffa fissa unitaria” €/mq_____ X giorni / 365) (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa variabile” pari a € /nucleo familiare ______ X giorni / 365 = Tariffa

B) MAGGIORAZIONE tariffa per servizi indivisibili comunali DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO CON MODELLO F/24 pari ad € 0,30/mq : calcolo (150 mq X “maggiorazione standard” € 0,30/mq ) = Maggiorazione

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
(classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

A) TRIBUTO - Es: negozio (cat. 13/30) di mq. 120:calcolo(120 X “tariffa fissa unitaria” della categoria 13 €/mq_____ X giorni / 365) (120 X “tariffa variabile unitaria” categoria 13 €/mq_____X giorni / 365) = Tariffa

B) MAGGIORAZIONE tariffa per servizi indivisibili comunali DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO CON MODELLO F/24 pari ad € 0,30/mq: calcolo (120 mq X “maggiorazione standard” € 0,30/mq) = Maggiorazione

N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine aggiungere :

- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2) PER QUALE SUPERFICIE SI VERSA IL TRIBUTO

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la superficiedelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU),

3) PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO

Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse a lsuolo chiuse o chiudibili verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o distrutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi- fatte salve le esenzioni di cui alla successiva lettera d punti a e b-;

c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

- Sono escluse dal tributo:

a) leareescopertepertinenzialioaccessorieaciviliabitazioni,qualiibalconiele terrazzescoperte,i posti autoscoperti,i cortili,igiardini ei parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4) DICHIARAZIONE TARES -

-Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tares entro il termine di 60 gg (termine stabilito da regolamento tares comunale – art. 31 comma 1)dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.

- Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro il termine di 60 gg)

5) VERSAMENTI

- 1^ rata- pari al 37,50% dell’importo dovuto per l’anno 2012con la vecchia TARSU -scadenza di versamento -30 SETTEMBRE 2013 -

- 2^ rata pari al 37,50%dell’importo dovutoper l’anno 2012con la vecchia TARSU -scadenza di versamento– ottobre2013 -

- 3^ rata- a saldo pari al conguaglio dovuto con l’applicazione della nuova TARES dedotte le rate in acconto di settembre e ottobre , scadenza versamento entro il 16.12.2013.

SI EVIDENZIA inoltre che entro il 16 dicembre 2013 , in aggiunta ai presenti versamenti, va versata, DIRETTAMENTE ALLO STATO, CON MODELLO F/24, LA MAGGIORAZIONE PARI AD€ 0,30/MQ, calcolata come riportato al precedente punto 1 lettera B)

Deliberazione di C. C. n° 25 del 19.7.2013, che stabilisce il numero delle rate e le scadenze.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a :

-SERVIZI finanziari del Comune di Segariu telef. 070-9305011 – 
-mail: ragioneria.segariu@tiscali.it
-Sigg. Mario Ardu – responsabile del servizio ragioneria e tributi
  Scano Elisa – impiegata amministrativa servizio ragioneria e tributi.

Scarica l'informativa tares info tares

Delibera n° 31 del 14.11.13 - approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARES DELIBERA - TARIFFE TARES TARIFFE

Delibera approvazione regolamento delibera
Regolamento regolamento
Regolamento AGGIORNATO regolamento AGG

Modulo Denuncia TARES DENUNCIA MODULO
Delibera n° 42 del 29.11.12 - agevolazioni TARES DELIB AGEVOLAZ

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