CONSERVAZIONE VALIDITA' ATTI


Art. 103, comma 2 e 104 D.L. n.18/2020 modificato dall'art. 37 D.L. n.23/2020

 
I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che risultano in scadenza nel periodo che va dal 31 gennaio al 15 maggio 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.


La validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto è stata prorogata al 31 agosto 2020; la validità dei documenti ai fini dell'espatrio, invece, rimane limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.
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