FASE 2 - EMERGENZA COVID 19 - ALLEGATO 6 AL DPCM 26 APRILE 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione per attivitā produttive e commerciali

Allegato 6 al DPCM del 26 APRILE 2020

Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

24 aprile 2020

  Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e'  stato  integrato  il  "Protocollo
condiviso  di  regolazione  delle  misure  per  il  contrasto  e   il
contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di
lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  della  salute,  che   avevano   promosso
l'incontro  tra  le  parti  sociali,  in  attuazione  della   misura,
contenuta all'articolo 1, comma primo, numero  9),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  marzo  2020,  che  -  in
relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive  -
raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il  Governo  favorisce,  per  quanto  di  sua  competenza,  la  piena
                     attuazione del Protocollo.

Premessa

  Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da
ultimo, del DPCM 10  aprile  2020,  nonche'  di  quanto  emanato  dal
Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra  le  Parti
per agevolare le imprese nell'adozione  di  protocolli  di  sicurezza
anti-contagio,  ovverosia  Protocollo  di  regolamentazione  per   il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro.
  La prosecuzione delle attivita' produttive  puo'  infatti  avvenire
solo in presenza  di  condizioni  che  assicurino  alle  persone  che
lavorano adeguati livelli di protezione. La  mancata  attuazione  del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione  determina
la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni  di
sicurezza.
  Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile  ricorso  agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa, al fine  di  permettere  alle  imprese  di
tutti i settori di applicare tali misure e la  conseguente  messa  in
sicurezza del luogo di lavoro.
  Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere  al  lavoro
agile  e  gli   ammortizzatori   sociali,   soluzioni   organizzative
straordinarie,  le  parti  intendono  favorire  il  contrasto  e   il
contenimento della diffusione del virus.
  E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle  attivita'
produttive con la garanzia di condizioni di  salubrita'  e  sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di
tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione
temporanea delle attivita'.
  In questa prospettiva potranno risultare utili, per la  rarefazione
delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure  urgenti  che  il
Governo intende adottare, in particolare in  tema  di  ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale.
  Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo  di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito  il
confronto preventivo con le  rappresentanze  sindacali  presenti  nei
luoghi  di  lavoro,  e  per  le  piccole  imprese  le  rappresentanze
territoriali come previsto dagli accordi interconfederali,  affinche'
ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace  dal
contributo di esperienza delle persone che lavorano,  in  particolare
degli RLS e degli RLST, tenendo  conto  della  specificita'  di  ogni
singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali.


PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER  IL  CONTENIMENTO  DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19

  L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate  a  incrementare,  negli
ambienti  di  lavoro   non   sanitari,   l'efficacia   delle   misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia  di
COVID-19.
  Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il  presente
protocollo contiene, quindi,  misure  che  seguono  la  logica  della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e  le
indicazioni dell'Autorita' sanitaria.
  Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni  emanate
per il contenimento del COVID-19 e premesso che
  il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino  al  25  marzo
2020  di  misure  restrittive   nell'intero   territorio   nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le  attivita'
di produzione tali misure raccomandano:
    • sia attuato il massimo  utilizzo  da  parte  delle  imprese  di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
    • siano incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva;
    •  siano  sospese  le  attivita'  dei   reparti   aziendali   non
indispensabili alla produzione;
    • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e,  laddove  non
fosse possibile rispettare la distanza  interpersonale  di  un  metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di
protezione individuale;
    • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi  di
lavoro,  anche  utilizzando  a  tal  fine  forme  di   ammortizzatori
sociali; 
    • per le sole attivita' produttive  si  raccomanda  altresi'  che
siano limitati al massimo gli  spostamenti  all'interno  dei  siti  e
contingentato l'accesso agli spazi comuni;
    • si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali;
    • per tutte  le  attivita'  non  sospese  si  invita  al  massimo
utilizzo delle modalita' di lavoro agile
  si stabilisce che
  le imprese adottano  il  presente  protocollo  di  regolamentazione
all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto  dal
suddetto decreto, applicano le ulteriori  misure  di  precauzione  di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive
secondo  le  peculiarita'  della   propria   organizzazione,   previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare
la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire
la salubrita' dell'ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

    • L'azienda, attraverso le modalita'  piu'  idonee  ed  efficaci,
informa tutti i lavoratori e  chiunque  entri  in  azienda  circa  le
disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili  dei  locali  aziendali,  appositi
depliants informativi
    • In particolare, le informazioni riguardano
      o l'obbligo di rimanere al proprio  domicilio  in  presenza  di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali  e  di  chiamare  il
proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria
      o la consapevolezza e l'accettazione del  fatto  di  non  poter
fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare
tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all'ingresso,
sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone
positive  al  virus  nei  14  giorni  precedenti,  etc)  in   cui   i
provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
      o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle  Autorita'
e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda  (in  particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare  le  regole  di  igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
      o l'impegno a informare tempestivamente e  responsabilmente  il
datore di lavoro della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura  di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
  L'azienda fornisce  una  informazione  adeguata  sulla  base  delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con  particolare  riferimento  al
complesso delle misure adottate cui il personale  deve  attenersi  in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

    • Il personale, prima dell'accesso  al  luogo  di  lavoro  potra'
essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1 . Se tale
temperatura risultera'  superiore  ai  37,5°,  non  sara'  consentito
l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale  condizione  -  nel
rispetto   delle   indicazioni   riportate   in   nota   -    saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno  recarsi
al  Pronto  Soccorso  e/o  nelle  infermerie  di  sede,  ma  dovranno
contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni

      
   
1   La  rilevazione  in  tempo  reale  della   temperatura   corporea
costituisce un  trattamento  di  dati  personali  e,  pertanto,  deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato
acquisto. E' possibile identificare  l'interessato  e  registrare  il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a
documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali
aziendali;  2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati
personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni
di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita  anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla
finalita' del trattamento potra' essere indicata la  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  puo'
essere  indicata  l'implementazione  dei  protocolli   di   sicurezza
anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del  DPCM  11
marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione
dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato  d'emergenza;
3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a
proteggere i dati. In particolare, sotto  il  profilo  organizzativo,
occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro
le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono
essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  prevenzione  dal
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di
richiesta da parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la  ricostruzione
della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore
risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento  momentaneo
dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare
modalita' tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignita'  del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso  in
cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19  e  nel  caso  di  allontanamento  del
lavoratore che  durante  l'attivita'  lavorativa  sviluppi  febbre  e
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
   

    • Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi
intende fare ingresso in azienda, della  preclusione  dell'accesso  a
chi, negli ultimi  14  giorni,  abbia  avuto  contatti  con  soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a  rischio  secondo
le indicazioni dell'OMS2

      
   
2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la
non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico  e  l'assenza  di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi  al
COVID-19, si ricorda  di  prestare  attenzione  alla  disciplina  sul
trattamento  dei  dati  personali,   poiche'   l'acquisizione   della
dichiarazione  costituisce  un  trattamento  dati.  A  tal  fine,  si
applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n.  1  e,  nello
specifico, si  suggerisce  di  raccogliere  solo  i  dati  necessari,
adeguati e pertinenti  rispetto  alla  prevenzione  del  contagio  da
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione  sui  contatti
con persone risultate positive al  COVID-19,  occorre  astenersi  dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla  persona  risultata
positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla  provenienza
da  zone  a  rischio  epidemiologico,  e'  necessario  astenersi  dal
richiedere informazioni aggiuntive in merito  alle  specificita'  dei
luoghi.
   

    • Per questi casi si fa riferimento al Decreto  legge  n.  6  del
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
    • L' ingresso in azienda di lavoratori  gia'  risultati  positivi
all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da  una  preventiva
comunicazione avente ad  oggetto  la  certificazione  medica  da  cui
risulti  la  "avvenuta  negativizzazione"  del  tampone  secondo   le
modalita' previste  e  rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione
territoriale di competenza.
    • Qualora, per  prevenire  l'attivazione  di  focolai  epidemici,
nelle aree maggiormente  colpite  dal  virus,  l'autorita'  sanitaria
competente disponga misure aggiuntive specifiche,  come  ad  esempio,
l'esecuzione del tampone  per  i  lavoratori,  il  datore  di  lavoro
fornira' la massima collaborazione.

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

    • Per l'accesso di fornitori  esterni  individuare  procedure  di
ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',   percorsi   e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di  contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
    • Se  possibile,  gli  autisti  dei  mezzi  di  trasporto  devono
rimanere a bordo dei propri mezzi: non e' consentito  l'accesso  agli
uffici  per  nessun  motivo.   Per   le   necessarie   attivita'   di
approntamento delle attivita' di carico e scarico,  il  trasportatore
dovra' attenersi alla rigorosa distanza di un metro
    •  Per  fornitori/trasportatori  e/o  altro   personale   esterno
individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il
divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire
una adeguata pulizia giornaliera
    • Va ridotto, per  quanto  possibile,  l'accesso  ai  visitatori;
qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di
pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte  le
regole  aziendali,  ivi  comprese  quelle  per  l'accesso  ai  locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2
    • Ove presente un servizio di trasporto organizzato  dall'azienda
va garantita e rispettata la  sicurezza  dei  lavoratori  lungo  ogni
spostamento.
    • le norme del presente Protocollo si estendono alle  aziende  in
appalto  che  possono  organizzare  sedi  e  cantieri  permanenti   e
provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
    • in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze  che  operano
nello stesso sito produttivo  (es.  manutentori,  fornitori,  addetti
alle pulizie  o  vigilanza)  che  risultassero  positivi  al  tampone
COVID-19,   l'appaltatore   dovra'   informare   immediatamente    il
committente  ed  entrambi  dovranno   collaborare   con   l'autorita'
sanitaria fornendo elementi  utili  all'individuazione  di  eventuali
contatti stretti.
    •  L'azienda  committente   e'   tenuta   a   dare,   all'impresa
appaltatrice,  completa  informativa  dei  contenuti  del  Protocollo
aziendale e deve vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle
aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale,
ne rispettino integralmente le disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

    • l'azienda assicura la pulizia giornaliera  e  la  sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni  di  lavoro  e
delle aree comuni e di svago
    • nel caso di presenza di una persona  con  COVID-19  all'interno
dei locali aziendali, si procede alla  pulizia  e  sanificazione  dei
suddetti secondo le disposizioni  della  circolare  n.  5443  del  22
febbraio  2020  del  Ministero  della  Salute   nonche'   alla   loro
ventilazione
    • occorre garantire la pulizia a fine turno  e  la  sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati  detergenti,
sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
    • l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero  della
Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare
interventi   particolari/periodici   di   pulizia   ricorrendo   agli
ammortizzatori sociali (anche in deroga)
    • nelle aree geografiche a maggiore endemia o  nelle  aziende  in
cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19,  in  aggiunta  alle
normali  attivita'  di  pulizia,  e'   necessario   prevedere,   alla
riapertura, una sanificazione  straordinaria  degli  ambienti,  delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai  sensi  della  circolare
5443 del 22 febbraio 2020..
    •

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

    • e' obbligatorio che le persone  presenti  in  azienda  adottino
tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
    • l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti  per  le
mani
    • e' raccomandata la frequente pulizia delle  mani  con  acqua  e
sapone
    • I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili
a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati  in
punti facilmente individuabili.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

    •  l'adozione  delle  misure  di  igiene  e  dei  dispositivi  di
protezione  individuale   indicati   nel   presente   Protocollo   di
Regolamentazione e' fondamentale e,  vista  l'attuale  situazione  di
emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in  commercio.
Per questi motivi:
      a. le mascherine dovranno essere utilizzate  in  conformita'  a
quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale  della
sanita'.
      b. data la situazione di emergenza, in caso di  difficolta'  di
approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del
virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria
      c. e'  favorita  la  preparazione  da  parte  dell'azienda  del
liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS
    (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
    • qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore  di  un  metro  e  non   siano   possibili   altre   soluzioni
organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e  altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali,  tute,  cuffie,  camici,
ecc...) conformi alle disposizioni  delle  autorita'  scientifiche  e
sanitarie.
    • nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno  dei
luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi  valutati  e,  a
partire dalla mappatura  delle  diverse  attivita'  dell'azienda,  si
adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per  tutti  i  lavoratori  che
condividono spazi comuni, l'utilizzo di  una  mascherina  chirurgica,
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con  il  DL
n. 18 (art 16 c. 1)

7.  GESTIONE  SPAZI  COMUNI  (MENSA,   SPOGLIATOI,   AREE   FUMATORI,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

    • l'accesso agli spazi comuni, comprese le  mense  aziendali,  le
aree fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di
una ventilazione continua dei locali, di un tempo  ridotto  di  sosta
all'interno di tali spazi e con il  mantenimento  della  distanza  di
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
    • occorre provvedere  alla  organizzazione  degli  spazi  e  alla
sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita'  dei
lavoratori luoghi  per  il  deposito  degli  indumenti  da  lavoro  e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
    • occorre garantire  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere
dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE  AZIENDALE  (TURNAZIONE,  TRASFERTE  E  SMART  WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

  In riferimento al DPCM 11 marzo 2020,  punto  7,  limitatamente  al
periodo della emergenza dovuta  al  COVID-19,  le  imprese  potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
    •  disporre  la  chiusura  di  tutti  i  reparti  diversi   dalla
produzione  o,  comunque,  di  quelli  dei  quali  e'  possibile   il
funzionamento mediante il ricorso  allo  smart  work,  o  comunque  a
distanza
    • Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
    • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati  alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
    • utilizzare lo smart working  per  tutte  quelle  attivita'  che
possono essere svolte presso il  domicilio  o  a  distanza  nel  caso
vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,  valutare
sempre la  possibilita'  di  assicurare  che  gli  stessi  riguardino
l'intera  compagine  aziendale,  se  del  caso  anche  con  opportune
rotazioni
      a. utilizzare in via  prioritaria  gli  ammortizzatori  sociali
disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca
ore) generalmente finalizzati a consentire  l'astensione  dal  lavoro
senza perdita della retribuzione
      • nel caso l'utilizzo degli istituti di cui  al  punto  c)  non
risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati  e
non ancora fruiti
      • sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di  lavoro
nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate
  Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche  nella  fase
di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e  modulabile
strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua
attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
tempi di lavoro e delle pause).
  E'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli  spazi  aziendali.  Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari  strumenti  e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare  da  soli,  gli  stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati  in  spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
  Per gli ambienti dove operano  piu'  lavoratori  contemporaneamente
potranno essere trovate soluzioni innovative  come,  ad  esempio,  il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
  L'articolazione del  lavoro  potra'  essere  ridefinita  con  orari
differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo  il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.
  E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli
spostamenti per raggiungere il posto di lavoro  e  rientrare  a  casa
(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo  del  trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme  di  trasporto
verso  il  luogo  di  lavoro  con  adeguato  distanziamento   fra   i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

    • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo  da
evitare il piu'  possibile  contatti  nelle  zone  comuni  (ingressi,
spogliatoi, sala mensa)
    • dove e' possibile, occorre dedicare una porta di entrata e  una
porta  di  uscita  da  questi  locali  e  garantire  la  presenza  di
detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

    • Gli spostamenti all'interno del sito  aziendale  devono  essere
limitati al minimo indispensabile e nel  rispetto  delle  indicazioni
aziendali
    • non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le  stesse
fossero  connotate  dal  carattere  della   necessita'   e   urgenza,
nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,  dovranno  essere
garantiti   il   distanziamento    interpersonale    e    un'adeguata
pulizia/areazione dei locali
    • sono sospesi e  annullati  tutti  gli  eventi  interni  e  ogni
attivita' di formazione in modalita'  in  aula,  anche  obbligatoria,
anche  se  gia'   organizzati;   e'   comunque   possibile,   qualora
l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare  la  formazione  a
distanza, anche per i lavoratori in smart work
    • Il mancato completamento  dell'aggiornamento  della  formazione
professionale e/o abilitante entro i termini  previsti  per  tutti  i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei  luoghi
di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di  forza
maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare  lo  svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo  esemplificativo:  l'addetto
all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,  puo'  continuare
ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo'  continuare
ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

    • nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre
e  sintomi  di  infezione  respiratoria  quali  la  tosse,  lo   deve
dichiarare  immediatamente  all'ufficio  del  personale,  si   dovra'
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni  dell'autorita'
sanitaria e a quello  degli  altri  presenti  dai  locali,  l'azienda
procede immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti
e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione  o  dal
Ministero della Salute
    •  l'azienda  collabora  con  le  Autorita'  sanitarie   per   la
definizione  degli  eventuali  "contatti  stretti"  di  una   persona
presente in azienda che sia stata  riscontrata  positiva  al  tampone
COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di  applicare  le
necessarie  e   opportune   misure   di   quarantena.   Nel   periodo
dell'indagine, l'azienda potra'  chiedere  agli  eventuali  possibili
contatti  stretti  di  lasciare  cautelativamente  lo   stabilimento,
secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria
    • Il lavoratore al momento dell'isolamento,  deve  essere  subito
dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

    • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo)
    • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
    • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta,  perche'
rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere
generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il
medico  competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la
diffusione del contagio
    • nell'integrare e proporre tutte le misure  di  regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di
lavoro e le RLS/RLST.
    •  Il  medico  competente  segnala  all'azienda   situazioni   di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
    • Il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita'
Sanitarie. Il medico competente,  in  considerazione  del  suo  ruolo
nella valutazione dei rischi  e  nella  sorveglia  sanitaria,  potra'
suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora  ritenuti
utili al fine del contenimento della diffusione  del  virus  e  della
salute dei lavoratori.
    • Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia coinvolto il
medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari
situazioni  di  fragilita'  e  per  il  reinserimento  lavorativo  di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
  E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria  ponga  particolare
attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'
  Per il reintegro progressivo  di  lavoratori  dopo  l'infezione  da
COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione
di  avvenuta  negativizzazione  del  tampone  secondo  le   modalita'
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica  precedente  alla  ripresa  del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore
ai sessanta giorni continuativi, al fine  di  verificare  l'idoneita'
alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41,  c.  2  lett.  e-ter),
anche per valutare  profili  specifici  di  rischiosita'  e  comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

    • E' costituito in azienda un Comitato per  l'applicazione  e  la
verifica delle regole  del  protocollo  di  regolamentazione  con  la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
    • Laddove, per la particolare  tipologia  di  impresa  e  per  il
sistema  delle  relazioni  sindacali,  non  si   desse   luogo   alla
costituzione di comitati aziendali,  verra'  istituito,  un  Comitato
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute  e  la
sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei
rappresentanti delle parti sociali.
    •  Potranno  essere  costituiti,   a   livello   territoriale   o
settoriale,  ad  iniziativa  dei  soggetti  firmatari  del   presente
Protocollo, comitati per le finalita' del Protocollo,  anche  con  il
coinvolgimento  delle  autorita'  sanitaria  locali  e  degli   altri
soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative  per  il  contrasto
della diffusione del COVID19.
 
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