AGEVOLAZIONI PER GLI ELETTORI SARDI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL'A.I.R.E.

Contributi agli elettori sardi residenti all'estero

 (leggi regionali 12/03/1984, n.9 -30/05/1989, n.18 (art.91) -15/01/1991, n.7 (artt. 3 e 5) 20/04/1993, n.17 (art.46) -9/06/1994, n.7 -8/03/1997, n.8 (art.41) -Legge Finanziaria 2013)
 
Gli elettori sardi iscritti all'Anagrafe italiana residenti all'estero (e quelli che hanno in corso la procedura di iscrizione, attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza) hanno diritto ad un contributo per la partecipazione al voto.
 
Requisiti:
 
Gli elettori devono:
 -essere iscritti all'Anagrafe italiana residenti all'estero (Aire) di un Comune sardo (possono beneficiare dell'agevolazione anche gli elettori per i quali la procedura di iscrizione sia ancora in corso, se attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza);
·- essere dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963 (sarà necessario certificare con apposita documentazione questo stato);
·- essere militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero (sarà necessario certificare con apposita documentazione questo stato);
 
-aver votato in occasione di consultazioni per il rinnovo del Consiglio comunale e per l'elezione del Sindaco o in occasione di elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale o regionale oppure di referendum abrogativi e consultivi a carattere strettamente regionale;
 
-essere arrivati al Comune sardo non prima dei due mesi antecedenti la data delle votazioni ed essere ripartiti verso il Paese estero di residenza entro i due mesi successivi alle votazioni.

Non hanno, invece, diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono, per legge, trasferire la residenza all’estero.
 
Termini di presentazione:
 
Gli elettori interessati devono richiedere il contributo prima del rientro al Paese estero.
 
Documentazione:
 
Documentazione che l'elettore deve presentare al Comune in cui ha votato:
-tessera elettorale o autorizzazione sostitutiva della stessa, vidimata presso la sezione elettorale e attestante l’avvenuta votazione;
-documento d'identità;
-biglietti di andata e ritorno(o carte d’imbarco per i biglietti aerei emessi da agenzie di viaggio o acquistati su internet), comprovanti che il viaggio è stato effettuato entro i termini indicati alla voce “requisiti”
Sono ammesse al rimborso solamente le spese di viaggio ammissibili e documentate, riconducibili all’elettore e al tragitto percorso (i documenti di viaggio devono riportare il nominativo , la data, l’importo e la tratta deve essere riconducibile al luogo di residenza A.I.R.E.).
In caso di viaggio in aereo, è necessario conservare l’originale del tagliando delle carte di imbarco da allegare alla documentazione di viaggio (in caso di smarrimento della carta d’imbarco, l’elettore dovrà presentare al Comune di riferimento apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nella quale dichiari le effettive date di imbarco sia per l’arrivo che per la partenza).
In caso di carta d’imbarco elettronica, l’elettore dovrà produrre copia informatica o cartacea al comune di iscrizione elettorale o mostrare il documento elettronico al funzionario incaricato del procedimento di rimborso, che sottoscriverà una dichiarazione, da allegare alla pratica, nella quale il funzionario dichiari di aver visionato la carta d’imbarco elettronica.
Le carte d’imbarco relative al viaggio di ritorno, sia cartacee che elettroniche, o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in caso di smarrimento di queste, dovranno essere fatte pervenire dall’elettore, in originale o in copia cartacea o elettronica, al Comune di riferimento, responsabile del rimborso.
E’altresì rimborsabile il viaggio in nave (LIMITATAMENTE AL COSTO DELL’ELETTORE), con il bus extraurbano e con il treno.
Sono escluse dal rimborso le spese per pedaggi autostradali, auto a noleggio con o senza conducente o di soggetti terzi, per parcheggi, taxi, chilometraggio con mezzo proprio e il costo del passaggio auto in nave;
L'interessato deve presentarsi presso il Comune nel quale ha votato e consegnare al funzionario incaricato la documentazione precedentemente indicata.
 
 A partire dalle elezioni amministrative indette per il 26 e 27 maggio 2013, il contributo è commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute fino ad un massimo di 250 euro per gli elettori provenienti da paesi europei e 1.000 euro per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei.

Il contributo è erogato all’interessato dall’Amministrazione Comunale presso la quale l’elettore ha votato.

 
Per maggiori informazioni consultare il portale della Regione Sardegna dedicato alle agevolazioni per gli elettori sardi residenti all’estero.
 
 
 
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