INFORMATIVA IMU 2022

IMU 2022
 
Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha rinnovato la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità, di cui la principale è l’abolizione dal 1° gennaio 2020 della IUC (ad eccezione della TARI) che è sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI.
  • SCADENZE DEI PAGAMENTI.
La nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.
Scadenza: 16 giugno 2022 (acconto) e 16 dicembre 2022 (saldo).
Come si paga: Con il modello di versamento F24 – codice ente Comune Segariu: I570
Per la compilazione del modello F24 è possibile collegarsi alla pagina https://www.amministrazionicomunali.it/modello_f24/modello_f24_semplificato.php.
  • ABITAZIONE PRINCIPALE.
Anche la nuova IMU 2022 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come “abitazione principale” (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021).
In particolare, si evidenzia che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
La scelta deve avvenire mediante presentazione della dichiarazione IMU al comune dove è ubicato l’immobile da considerare quale abitazione principale. Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».
Le abitazioni principali, è bene precisarlo, rimangono comunque soggette a IMU se registrate nelle categorie catastali cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).
  • ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI.
Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare (con le relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
  • AREE PERTINENZIALI DEI FABBRICATI.
Cambia la definizione di area pertinenziale.
In base alla nuova legge l’area pertinenziale è quella così considerata ai fini urbanistici, a condizione che risulti accatastata unitariamente all’immobile di cui è pertinenza.
  • RIDUZIONE BASE IMPONIBILE FABBRICATI INTERESSE STORICO/ARTISTICO O INAGIBILI-INABILITABILI.
Si conferma la riduzione del 50% della base imponibile, ai sensi dell’ art. 1, comma 747, lettera a) della legge 160/2019,  per:
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili.
L’inabitabilità o inagibilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
Per poter usufruire di tale agevolazione va presentata richiesta cosi come indicato nell’art. 1, comma 747, lettera b) della legge 160/2019 e nell’art. 5 del Regolamento Imu comunale, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 09.09.2020 e modificato con delibera C.C. n. 15 del 17.05.2022).
  • MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO.
Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022).
  • RIDUZIONE BASE IMPONIBILE IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO.
Si conferma la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
La norma, di cui al comma 747 art.1 lettera c) L.160/2019, prevede però una casistica molto rigida per la concessione di dette agevolazioni.
E’ quindi sempre consigliabile informarsi attentamente prima di procedere all’applicazione dell’abbattimento del 50%.
  • FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA (BENI-MERCE).
I beni-merce, sono quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati.
Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento IMU.
Per ottenere l'esenzione prevista per i beni merce è necessario presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione.
La Dichiarazione ha effetto per gli anni successivi a condizione che non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati.
  • IMMOBILI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA CATASTALE D/3.
Per l’anno 2022 sono esenti dal pagamento IMU gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività vi esercitate (Vedi art. 78, comma 3, decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).
  • FABBRICATI RURALI STRUMENTALI.
I fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, c.3-bis, D.L. 30/12/1993, n. 557 siti nel comune di Segariu, sono esenti dal pagamento IMU.
  • TERRENI AGRICOLI.
I terreni agricoli siti nel Comune di Segariu sono soggetti ad un’aliquota IMU del 6‰.
  • DICHIARAZIONE IMU.
La scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU è fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
 
Domande Frequenti (FAQ)
 
01. Cosa si intende per abitazione principale?
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

02. Cosa si intende per pertinenza dell'abitazione principale?
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di tre unità, una per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ciò significa che, nel caso in cui una pertinenza, ad esempio una cantina, sia accatastata unitamente all'unità ad uso abitativo, il contribuente può applicare l’agevolazione prevista per tali fattispecie solo ad altre due pertinenze classificate in categoria catastale C/6 o C/7.

03. Quali sono i codici tributo per la compilazione manuale dell'F24?
I codici tributo IMU per il pagamento mediante modello F24, sono i seguenti:
 
3912 IMU -  abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 IMU – terreni (destinatario il Comune)
3916 IMU - aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918 IMU – altri fabbricati (destinatario il Comune)
3925 IMU - fabbricati di cat. D (quota Stato  – aliquota sino al 7,6‰)
3930 IMU - fabbricati di cat. D (quota Comune – aliquota eccedente 7,6‰)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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