INFORMATIVA IMU 2022
IMU 2022
Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha rinnovato la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità, di cui la principale è l’abolizione dal 1° gennaio 2020 della IUC (ad eccezione della TARI) che è sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI.
- SCADENZE DEI PAGAMENTI.
Scadenza: 16 giugno 2022 (acconto) e 16 dicembre 2022 (saldo).
Come si paga: Con il modello di versamento F24 – codice ente Comune Segariu: I570
Per la compilazione del modello F24 è possibile collegarsi alla pagina https://www.amministrazionicomunali.it/modello_f24/modello_f24_semplificato.php.
- ABITAZIONE PRINCIPALE.
In particolare, si evidenzia che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
La scelta deve avvenire mediante presentazione della dichiarazione IMU al comune dove è ubicato l’immobile da considerare quale abitazione principale. Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».
Le abitazioni principali, è bene precisarlo, rimangono comunque soggette a IMU se registrate nelle categorie catastali cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).
- ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI.
- AREE PERTINENZIALI DEI FABBRICATI.
In base alla nuova legge l’area pertinenziale è quella così considerata ai fini urbanistici, a condizione che risulti accatastata unitariamente all’immobile di cui è pertinenza.
- RIDUZIONE BASE IMPONIBILE FABBRICATI INTERESSE STORICO/ARTISTICO O INAGIBILI-INABILITABILI.
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili.
L’inabitabilità o inagibilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
Per poter usufruire di tale agevolazione va presentata richiesta cosi come indicato nell’art. 1, comma 747, lettera b) della legge 160/2019 e nell’art. 5 del Regolamento Imu comunale, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 09.09.2020 e modificato con delibera C.C. n. 15 del 17.05.2022).
- MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO.
- RIDUZIONE BASE IMPONIBILE IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO.
La norma, di cui al comma 747 art.1 lettera c) L.160/2019, prevede però una casistica molto rigida per la concessione di dette agevolazioni.
E’ quindi sempre consigliabile informarsi attentamente prima di procedere all’applicazione dell’abbattimento del 50%.
- FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA (BENI-MERCE).
Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento IMU.
Per ottenere l'esenzione prevista per i beni merce è necessario presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione.
La Dichiarazione ha effetto per gli anni successivi a condizione che non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati.
- IMMOBILI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA CATASTALE D/3.
- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI.
- TERRENI AGRICOLI.
- DICHIARAZIONE IMU.
Domande Frequenti (FAQ)
01. Cosa si intende per abitazione principale?Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
02. Cosa si intende per pertinenza dell'abitazione principale?
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di tre unità, una per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ciò significa che, nel caso in cui una pertinenza, ad esempio una cantina, sia accatastata unitamente all'unità ad uso abitativo, il contribuente può applicare l’agevolazione prevista per tali fattispecie solo ad altre due pertinenze classificate in categoria catastale C/6 o C/7.
03. Quali sono i codici tributo per la compilazione manuale dell'F24?
I codici tributo IMU per il pagamento mediante modello F24, sono i seguenti:
3912 | IMU - abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) |
3913 | IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune) |
3914 | IMU – terreni (destinatario il Comune) |
3916 | IMU - aree fabbricabili (destinatario il Comune) |
3918 | IMU – altri fabbricati (destinatario il Comune) |
3925 | IMU - fabbricati di cat. D (quota Stato – aliquota sino al 7,6‰) |
3930 | IMU - fabbricati di cat. D (quota Comune – aliquota eccedente 7,6‰) |
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE