I.C.I.

I. C. I.

Informazioni generali

Il Decreto Legge n. 93, del 27 maggio 2008 (pubblicato in G.U. n. 124, del 28/05/2008), ha previsto, a decorrere dall'anno 2008, l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, del soggetto passivo. Costituiscono abitazioni principali le abitazioni in cui i soggetti passivi hanno la residenza anagrafica. Sono considerate pertinenze gli immobili durevolmente ed esclusivamente asserviti all'abitazione principale. 
L'esenzione è riconosciuta altresì: 
- Alle abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; 
- Alle abitazioni del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 
L'esenzione non si applica: 
1) Alle abitazioni principali di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli), per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 504/92. Per le abitazioni di queste categorie (A/1, A/8, A/9), ubicate nel Comune di Segariu, l'imposta deve essere calcolata con l'aliquota del 4,5 per mille e la detrazione d'imposta pari a euro 103,29, rapportata al numero dei comproprietari che risiedono nell'immobile e ai mesi in cui tale destinazione si è verificata.
2) Alle abitazioni possedute nel Comune di Segariu a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. A tali abitazioni è riconosciuta l'aliquota e la detrazione di base, a condizione che non risulti locata. 
Per quanto riguarda gli altri immobili nulla è variato. 
L’imposta colpisce i beni immobili costituiti da fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. 
L'imposta è dovuta: 
1) Dai proprietari degli immobili; 
2) Dai titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili; 
3) Dai Locatari degli immobili concessi in locazione finanziaria; 
4) Dai concessionari di immobili su area demaniale. 
La base imponibile su cui calcolare l'imposta varia a seconda del tipo di immobile. Così: 

- per i fabbricati, l’imponibile si ottiene attraverso la moltiplicazione della rendita catastale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, per i coefficienti approvati ai fini dell’imposta di registro (attualmente fissati nelle misure di 100 per le unità a destinazione abitativa, classificate nelle categorie da A/1 a A/9 e per gli immobili di categoria C, ad esclusione della categoria C/1; di 50 per gli uffici, classificati in categoria A/10, e per gli immobili di categoria D; di 34 per i negozi, classificati in categoria C/1; e di 140 per gli immobili di categoria B); 

- per le aree edificabili, l’amministrazione comunale, avvalendosi della facoltà prevista nell’art. 59 del D.Lgs. 446/97, ha deliberato i valori delle aree stesse, per zone omogenee. La base imponibile è data dalla moltiplicazione dei valori delle aree per i mq delle stesse. La delibera e l'allegata tabella di determinazione del valore delle aree edificabili sono a disposizione nel sito; 

- per i terreni agricoli l’imponibile si ricava moltiplicando il reddito dominicale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 75. 

L’imposta da pagare si ottiene moltiplicando la base imponibile per l’aliquota (ordinaria, ridotta o agevolata) deliberata annualmente dal Comune. 

Gli obblighi dei contribuenti sono incentrati sulla presentazione della comunicazione di variazione ICI, per soli casi previsti dalla legge, e sull’esecuzione dei versamenti per autoliquidazione. 

Versamenti

Si ricorda, che le scadenze di pagamento per l'anno 2011 sono:

1° rata (acconto) entro e non oltre il 16 giugno 2011; 

2° rata (saldo) entro e non oltre il 16 dicembre 2011. 


I versamenti potranno essere effettuati :
a) tramite c.c.p. n. 88617794 intestato a EQUITALIA SARDEGNA S.p.A. Segariu-CA-ICI;
b) tramite modello F24 (presso tutti gli uffici postali d'Italia e presso tutte le banche d'Italia). I codici tributo per il modello F24 sono i seguenti: Codice Ente/Comune: I570 - Codici Tributo: 3901 - abitazione princilale; 3902 - terreni agricoli; 3903 - aree fabbricabili; 3904 - altri fabbricati; 3906 - interessi; 3907 - sanzioni; 

Dichiarazione

In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione e le istruzioni sono disponibili su questo sito.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ Ici dovuta.
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardano riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007. 
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.



Aliquote e detrazioni per l'anno 2011

Con deliberazione C.C. n. 2 del 24.01.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata determinata per l’anno 2011 l’aliquota ordinaria per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 4,5 per mille per tutti gli immobili ubicati sul territorio comunale.

- Per informazioni sulle modalità di applicazione dell’imposta è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi(Sede del Comune via Municipio 11) o telefonare ai numeri 070/9305011.

 
 
A chi rivolgersi:

Responsabile ServizioFinanziario

: Mario Ardu

Istruttore Contabile

: Elisa Scano
     
     


Ravvedimento Operoso

In caso di omesso e/o tardivo e/o parziale pagamento dell’ICI, il contribuente – per evitare l’applicazione di sanzioni amministrative più elevate (30% dell’imposta dovuta), da parte dell’Ufficio Entrate durante la fase del controllo - può sanare spontaneamente la sua posizione contributiva applicandosi una sanzione ridotta e gli interessi legali giornalieri. 
Tale procedura si chiama "Ravvedimento Operoso". 
Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 e successive modificazioni, e dalla circolare del Ministero delle Finanze n° 184/E del 13/07/98. 
Una volta effettuato il versamento occorre comunicare all'ufficio ICI l'avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l'apposito modello, al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.

 

DOCUMENTAZIONE

- Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 24.1.2011 - Aliquote 2011 delibera n.2
- Delibera della giunta municipale n. 2 del 12.1.2011 delibera n.2
- Allegato alla delibera GM n. 2 del 12.1.2011:Valori 2011 aree edificabili valori aree fabbricabili
 
MODULISTICA
- Dichiarazione ICI dichiarazione ICI - Istruzioni per la dichiarazione ICI istruzioni dichiarazione ICI
- Ravvedimento operoso 2011 ravvedimento
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