Trasparenza rifiuti

Avvisi e informazioni

stralcio articoli dal regolamento
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
 
Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
  1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
    1. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %;
    2. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
    3. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10 %;
    4. riduzione della tassa di 2/3 in favore dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato applicabile a seguito di presentazione della richiesta di agevolazione;
  2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
  3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
  Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
  1. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
  Art. 24. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani per le utenze non domestiche
Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
  1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
  2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
 
Art. 25. Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal servizio pubblico di raccolta
Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 24 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  1. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell’attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, e il soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
  2. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno (a decorrere dal 2022), è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
  3. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti e all’Ufficio competente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
  4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo;
  5. L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
  6. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l’Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione
7 bis. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente di mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  1. i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  2. il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
  3. i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
  4. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  5. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  6. i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
  1. ter. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 7 bis, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l’esito della verifica all’utente.”
  2. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
  3. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
  Art. 26. Riduzione per compostaggio domestico
  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio, possono accedere, se disciplinata da apposito Regolamento, ad una riduzione della parte variabile della tariffa, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.
  2. La riduzione spetta esclusivamente a seguito di presentazione di apposita istanza, indirizzata al competente Ufficio, afferente anche ad Ente sovraordinato che si faccia carico di disciplinare e finanziare le riduzioni, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal suddetto Ufficio.
  3. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.
 
 Art. 27. Riduzioni per il recupero
  1. La tariffa può essere ridotta a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, nei seguenti casi:
- nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
  1. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
  2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell’100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.
  3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.
  4. Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.
 
Art. 28. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
 
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
 

Allegati

Descrizione Nome
Agevolazione TARI pensionati Estero agevolazioni_TARI pensionati Estero.pdf  
avvio_al_riciclo_riduzione_utenze_non_domestiche avvio_al_riciclo_riduzione_utenze_non_domestiche.pdf  
RIDUZIONE PER USO STAGIONALE, LIMITATO E DISCONTINUO RICHIESTA_RIDUZIONE_STAGIONALE_TARI.pdf  
Comunicazione uscita dal servizio pubblico Tari_Comunicazione_Uscita_da_Servizio_Pubblico.pdf  
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