INFORMATIVA IMU 2023

COMUNE DI SEGARIU
UFFICIO TRIBUTI


INFORMATIVA IMU 2023
 
Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha rinnovato la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità, di cui la principale è l’abolizione dal 1° gennaio 2020 della IUC (ad eccezione della TARI) che è sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI.
 
  • SCADENZE DEI PAGAMENTI.
La nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.
Scadenza: 16 giugno 2023 (acconto) e 16 dicembre 2023 (saldo).
Come si paga: Con il modello di versamento F24 – codice ente Comune Segariu: I570
Per la compilazione del modello F24 è possibile collegarsi alla pagina https://www.amministrazionicomunali.it/modello_f24/modello_f24_semplificato.php.
 
  • ABITAZIONE PRINCIPALE.
Anche la nuova IMU 2023 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come “abitazione principale” (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021).
In particolare, si evidenzia che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
La scelta deve avvenire mediante presentazione della dichiarazione IMU al comune dove è ubicato l’immobile da considerare quale abitazione principale. Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».
Le abitazioni principali, è bene precisarlo, rimangono comunque soggette a IMU se registrate nelle categorie catastali cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).
 
  • ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI.
Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare (con le relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
  • AREE PERTINENZIALI DEI FABBRICATI.
Cambia la definizione di area pertinenziale.
In base alla nuova legge l’area pertinenziale è quella così considerata ai fini urbanistici, a condizione che risulti accatastata unitariamente all’immobile di cui è pertinenza.
 
  • RIDUZIONE BASE IMPONIBILE FABBRICATI INTERESSE STORICO/ARTISTICO O INAGIBILI-INABILITABILI.
Si conferma la riduzione del 50% della base imponibile, ai sensi dell’ art. 1, comma 747, lettera a) della legge 160/2019,  per:
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili.
L’inabitabilità o inagibilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
Per poter usufruire di tale agevolazione va presentata richiesta cosi come indicato nell’art. 1, comma 747, lettera b) della legge 160/2019 e nell’art. 5 del Regolamento IMU comunale, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 09.09.2020 e modificato con delibera C.C. n. 15 del 17.05.2022).
 
  • RIDUZIONE BASE IMPONIBILE IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO.
Si conferma la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
La norma, di cui al comma 747 art.1 lettera c) L.160/2019, prevede però una casistica molto rigida per la concessione di dette agevolazioni.
E’ quindi sempre consigliabile informarsi attentamente prima di procedere all’applicazione dell’abbattimento del 50%.
 
  • FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA (BENI-MERCE).
I beni-merce, sono quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati.
Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento IMU.
Per ottenere l'esenzione prevista per i beni merce è necessario presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione.
La Dichiarazione ha effetto per gli anni successivi a condizione che non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati.
 
  • FABBRICATI RURALI STRUMENTALI.
I fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, c.3-bis, D.L. 30/12/1993, n. 557 siti nel comune di Segariu, sono esenti dal pagamento IMU (aliquota azzerata).
  • TERRENI AGRICOLI.
I terreni agricoli siti nel Comune di Segariu sono soggetti ad un’aliquota IMU del 6‰.
Si ricorda che ai sensi della Legge 160/2019 art. 758, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza  agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo  1,  comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del  2004 indipendentemente  dalla loro ubicazione;
b)ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato A) annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c)a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d)ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
 
  • DICHIARAZIONE IMU.
La scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU è fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
 
  • Novità 2023.
L’art. 3, comma 1, del Decreto-legge n. 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”) ha differito ulteriormente al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (relativa all'anno 2021), fissato dall'art. 35 comma 4 del DL 73/2022 al 31 dicembre 2022.
Entro lo stesso termine deve essere presentata anche la dichiarazione IMU 2023 (relativa all’anno 2022).
 
  • Novità 2023.
Ai sensi dell’art. 1, comma 759 lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2019, sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 2023,  “… gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché' cessa il diritto all'esenzione …”.
 
Domande Frequenti (FAQ)
 
01. Cosa si intende per abitazione principale?
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
 
02. Cosa si intende per pertinenza dell'abitazione principale?
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di tre unità, una per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ciò significa che, nel caso in cui una pertinenza, ad esempio una cantina, sia accatastata unitamente all'unità ad uso abitativo, il contribuente può applicare l’agevolazione prevista per tali fattispecie solo ad altre due pertinenze classificate in categoria catastale C/6 o C/7.
 
03. Quali sono i codici tributo per la compilazione manuale dell'F24?
I codici tributo IMU per il pagamento mediante modello F24, sono i seguenti:
3912 IMU -  abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 IMU – terreni (destinatario il Comune)
3916 IMU - aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918 IMU – altri fabbricati (destinatario il Comune)
3925 IMU - fabbricati di cat. D (quota Stato  – aliquota sino al 7,6‰)
3930 IMU - fabbricati di cat. D (quota Comune – aliquota eccedente 7,6‰)
 
 
 
Il Funzionario Responsabile IMU
F.to Rag. Andreina Frau
 
 
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